Attualità

Matrimonio tradizionale e unioni civili: si accorciano le distanze

di Cinzia Rolli -


La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 25495 della Prima sezione civile del diciassette settembre 2025 apre all’assegno divorzile per le unioni civili. Per la prima volta i principi previsti per l’assegno di divorzio si applicano e vengono quindi validati anche per l’assegno richiesto da una delle parti dopo la fine di un’unione civile. L’unione civile non rappresenta la formazione tradizionale di famiglia, il classico nucleo familiare. È però comunque e di fatto un’unione sentimentale, espressione di una comunione volta alla formazione di una relazione stabile con obiettivi per il futuro. Come riporta correttamente l’ordinanza nulla esclude che ci siano anche nell’unione civile figli, biologici o in stepchild adoption (adozione del figlio del partner), soprattutto se è formata da due donne. Oppure possono far parte del nucleo familiare soggetti anziani bisognosi di cure e attenzioni particolari. La Cassazione ha voluto sottolineare l’importanza del principio di solidarietà come principio assoluto che va oltre la denominazione di famiglia. Che si tratti di un nucleo tradizionalmente costituito o di una unione civile, ciò che conta è la partecipazione comune con scopi reciproci.

La suddivisione dei compiti

In ogni famiglia ognuno ha dei compiti cui assolvere e queste funzioni possono aver comportato delle rinunce o dei sacrifici maggiori per un partner rispetto all’altro. Spetta al Giudice, ribadisce la Corte Suprema di Cassazione, valutare la situazione effettiva della coppia, non solo dal punto di vista economico ma anche dal lato delle scelte professionali ed economiche affrontate e della storia di vita realmente vissuta. Viene ribadito in modo più chiaro e rimarcato che l’assegno può avere una funzione assistenziale a garanzia della parte più debole per consentirle di vivere in maniera almeno dignitosa. Oppure compensativa per rendere equi i rapporti economici tra le parti. Uno dei due componenti l’unione familiare potrebbe infatti aver rinunciato ad opportunità di lavoro od economiche nell’interesse dell’altro, per la pace familiare o per il patrimonio comune. È vero che l’unione civile non è il matrimonio ma l’assegno di mantenimento si applica anche alle unioni civili secondo quanto stabilito dall’articolo cinque, comma sei della legge del 1970 sul divorzio.


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