Attualità

Il Pnrr risarcisce i deportati di Hitler

di Ivano Tolettini -


Si è chiusa la finestra legislativa dei risarcimenti per i familiari degli “schiavi di Hitler” morti nei lager. Ieri è scaduto il termine della legge per l’avvio di nuove domande giudiziali contro la Germania. Questo vuol dire che per i parenti dei “dimenticati di Stato”, vittime del Terzo Reich, per ottenere il ristoro del male ingiusto patito dai loro cari è scaduto per sempre il tempo massimo pur avendone titolo? Non è detto. Dipenderà dal nuovo governo Meloni. Per ora davanti ai tribunali italiani hanno trovato nuovo impulso le cause civili dei famigliari degli “internati militari italiani” (IMI) nei campi di concentramento che non tornarono a baita. La domanda cui devono rispondere i giudici è se le famiglie degli 800 mila soldati italiani che non si arruolarono con la repubblica di Salò dopo l’8 settembre e che furono deportati come “schiavi del nazismo” – in particolare i parenti di coloro che morirono, come il maresciallo dei carabinieri di origine bresciana Antonio Staffoni a Stargard, all’epoca in Prussia ora Polonia, o perché assassinati come il generale Michele Toldo a Flossenburg -, hanno diritto o meno al risarcimento per le sofferenze patite dalle vittime. Possono essere risarciti anche i congiunti dei deporttati che subirono danni permanenti. Al quesito i tribunali finora avevano risposto in maniera negativa in forza dei trattati internazionali. Ma il vento del diritto è cambiato dopo le due sentenze a Sezioni Unite della Cassazione civile del 2004, ma soprattutto quella del 2020. I verdetti rendono giustizia agli italiani deportati e assoggettati ai lavori forzati” perché i nazisti commisero “un crimine contro l’umanità”. Si spiega perché le cause civili davanti ai tribunali, come quella promossa dall’avvocato Franco Lovato di Cornedo (Vicenza) a nome dei congiunti di 45 militari non solo veneti morti nei lager con una richiesta danni complessiva per 3,6 milioni di euro, si sono moltiplicate. Va ricordato che per evitare questi contenziosi il trattato di pace del 1947 prevede che l’Italia avrebbe rinunciato alle pretese contro la Germania. Ma a cambiare le carte del diritto è stata la sentenza della Corte Costituzionale del 2014, cui è seguita quella della Cassazione di due anni fa che ha premiato la determinazione del generale veronese Paolo Toldo. Egli, però, è morto 88enne pochi mesi prima del verdetto che ha accolto il ricorso dei suoi avvocati Joachim Lau di Firenze e Claudio Giangiacomo di Roma. Il motivo per il quale è cambiato l’orientamento dei giudici è che “nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui via sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana di uno Stato straniero, bensì integrano crimini contro l’umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali atti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell’immunità, operando i predetti contro-limiti”. Ecco perché il giudice italiano è competente sulle domande. La dotazione del fondo previsto dal Pnrr è di 55 milioni di euro. In genere l’ammontare di ogni singolo risarcimento va dai 40 ai 150 mila euro.


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