La legge spiegata a chi legge – Minori violenti, punire basta? Il nodo dell’imputabilità
Le notizie di aggressioni tra giovanissimi, pestaggi ripresi con il telefonino e violenze commesse da ragazzi sempre più giovani suscitano comprensibilmente paura, indignazione e una domanda che ritorna con insistenza: se un ragazzo commette un reato grave, perché la legge non lo punisce come un adulto? E soprattutto, fino a che punto la minore età può essere considerata una giustificazione?
Gli ultimi gravissimi episodi di cronaca come la minicar che a Roma diventa uno strumento di aggressione, le devastazioni nel centro di Milano, le violenze e i coltelli a scuola impongono una domanda scomoda: quando un ragazzo commette un reato, quanto è davvero in grado di comprenderne la gravità e di governare le proprie azioni?
La cronaca non autorizza a trasformare ogni adolescente in un potenziale criminale. Ma neppure consente di liquidare la violenza come una semplice bravata.
Oggi l’aggressività può trovare online un pubblico, l’odio può diventare linguaggio quotidiano e la sopraffazione può essere esibita come una prova di forza. In alcuni ambienti digitali, anche attraverso canali di messaggistica e forum, si diffondono ideologie estremiste e accelerazioniste: l’obiettivo è spingere il conflitto fino al punto di rottura, alimentando la violenza per accelerare il collasso dell’ordine sociale.
C’è poi la gamification: la realtà viene vissuta come un gioco, nel quale l’aggressione può diventare una sfida, la vittima un bersaglio e la reazione del pubblico una ricompensa. Non significa che i social producano automaticamente violenza. Significa, piuttosto, che meccanismi di emulazione, approvazione del gruppo e spettacolarizzazione possono amplificare un malessere già presente e indirizzarlo verso comportamenti distruttivi.
È un problema educativo e sociale, prima ancora che penale.
Il diritto, tuttavia, deve distinguere la comprensibile indignazione dalla responsabilità individuale. L’art. 97 del codice penale stabilisce che chi non ha compiuto 14 anni non è imputabile: è una presunzione assoluta, che non può essere superata dimostrando quanto fosse grave il fatto. L’art. 98 dispone, invece, che tra i 14 e i 18 anni la responsabilità penale richiede l’accertamento della capacità di intendere e di volere al momento del reato. Se il minore è imputabile, la pena è diminuita.
È qui che entra in gioco il concetto di “imputabilità”, una parola tecnica che, tradotta in termini semplici, indica la capacità di essere ritenuti penalmente responsabili di un reato. L’imputabilità dei minori è un tema sul quale occorre tenere insieme due esigenze: la tutela della collettività, che ha diritto ad essere protetta dalla violenza, e la tutela dei ragazzi, che non possono essere considerati adulti soltanto perché capaci di compiere gesti gravissimi.
Il punto giuridico centrale è distinguere la gravità del fatto dalla capacità del suo autore di comprenderne il significato e di controllare le proprie azioni.
Il dibattito parlamentare propone ora di modificare l’equilibrio del diritto penale e del diritto penale minorile con una proposta di legge (A.C. 2720, presentata il 27 novembre 2025) che mira ad abbassare da 14 a 13 anni la soglia della non imputabilità. Mentre il disegno di legge del Governo (A.C. 3080, presentato il 5 agosto 2026) interviene sui ragazzi tra i 14 e i 18 anni: introduce una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere, superabile con la prova contraria. Non elimina, dunque, ogni possibilità di escludere l’imputabilità, ma cambia il punto di partenza dell’accertamento.
Chi sostiene le riforme richiama la gravità di alcuni reati, la necessità di una risposta credibile e la trasformazione delle relazioni giovanili nell’era digitale. Chi le contesta invita a non confondere precocità tecnologica e maturità emotiva, né conoscenza delle regole e capacità di controllarsi.
Le neuroscienze indicano che, durante l’adolescenza, i sistemi coinvolti nella ricerca della ricompensa e nella sensibilità al giudizio dei coetanei seguono traiettorie di sviluppo diverse da quelli implicati nel controllo degli impulsi. Non è una giustificazione automatica: è un dato da considerare, senza trasformare risultati scientifici generali in diagnosi sul singolo ragazzo.
È fondamentale considerare l’art. 31 della Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di proteggere l’infanzia e la gioventù. Proteggere non significa tollerare ogni condotta; significa tutelare le vittime, chiedere conto dei comportamenti e impedire che un adolescente venga abbandonato a un percorso di violenza.
La sanzione può essere necessaria, ma da sola non ricostruisce legami familiari, non restituisce alla scuola la sua funzione educativa e non corregge gli ambienti digitali che premiano l’odio.
La sicurezza richiede, quindi, anche investimenti strutturali: servizi territoriali, sostegno alle famiglie, educazione digitale, interventi tempestivi nelle scuole, comunità educative e percorsi di recupero verificabili. La domanda non è se scegliere tra fermezza e prevenzione. È se siamo capaci di usarle entrambe.
Se la legge può stabilire quando un minore debba rispondere penalmente, non può, da sola, costruire le condizioni perché quel minore non scelga la violenza.
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