Attualità

Migranti: il pugno di ferro

di Maurizio Zoppi -

MATTEO PIANTEDOSI MINISTRO DELL'INTERNO SULLO SCHERMO MIGRANTI BARCONE BARCONI


Arriva la firma del presidente Sergio Mattarella, rispetto al decreto “sui flussi migratori”. Meglio conosciuto come decreto “Ong”. Il Governo Meloni, come aveva promesso, di fatto interviene sulla questione migranti e rifugiati con un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la gestione “dei flussi migratori e la semplificazione procedimentale in materia di immigrazione”. Regole, sanzioni, norme per la richiesta di asilo e di permesso di soggiorno, mettere pressione sui paesi di origine; sono solo alcune delle ‘missions’ promesse tra le righe di questo decreto ministeriale. Il governo, particolarmente sensibile sul tema immigrazione e sul rispetto delle norme che consentono un’adeguata integrazione degli stranieri, ha fatto sapere che alcune quote dei “flussi” sono state riservate ai lavoratori di Paesi con i quali entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. I lavoratori “sono ammessi al corso qualora non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi. La domanda del visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro” si legge nel regolamento. Perno centrale del decreto? Il testo garantisce il “transito”e la “sosta in territorio nazionale” per i soccorsi in mare – “ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo” – che devono essere “immediatamente comunicati” insieme alla richiesta di un porto di sbarco, che deve essere raggiunto senza ritardo. L’obiettivo è quindi distinguere nettamente le missioni di salvataggio e le attività di ricerca sistematica di migranti illegali da trasferire in Italia secondo norme mutuate dal codice di condotta messo a punto nel 2017 dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti. Inoltre i soccorritori dovranno chiedere ai soggetti a bordo, messi in salvo, la manifestazione di interesse sull’eventuale domanda di protezione internazionale dei migranti, in modo tale che sia il Paese di bandiera della nave a farsi carico dell’accoglienza una volta avvenuto lo sbarco. In caso di intervento in area SaR (Ricerca e Soccorso), le zone di competenza individuate dai Paesi dove poter garantire il soccorso alle navi e a ogni mezzo marittimo in difficoltà, i soccorritori dovranno chiedere immediatamente un porto di sbarco, verso il quale la nave sarà tenuta a dirigersi immediatamente dopo il salvataggio, senza restare giorni in mare in attesa di altri possibili soccorsi. “Quest’anno hanno condotto in Italia in totale 11.892 persone, di cui 11.076 provenienti dalla Tripolitania (93,2%) e solo 816 da altre regioni (6,8%). Le Ong, chissà perché, si concentrano solo sulla rotta dalla Tripolitania e incentivano le partenze. Il 93 % delle persone che soccorrono parte da lì. Come mai?“. Affermava qualche tempo fa il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ai giornalisti. Un altro tema, evidenziato nero su bianco sul decreto, riguarda le sanzioni alle Ong: Nel caso in cui le regole vengano violate, “si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10mila a 50mila euro. La responsabilità solidale si estende all’armatore e al proprietario della nave”. Alla contestazione “della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione”.
Quando il comandante della nave o l’armatore “non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2mila a euro 10mila euro. Alla violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi”. In caso di “reiterazione della condotta vietata, la confisca della stessa nave, preceduta dal sequestro cautelare”.

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