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Tribunale di Bologna: “La multa è valida anche con Autovelox non omologato”

Respinto il ricorso di un automobilista che aveva contestato la non omologazione del sistema

di Claudia Mari -


Il Tribunale di Bologna ha stabilito che una multa per eccesso di velocità è pienamente valida anche quando accertata tramite autovelox semplicemente “approvati” dal Ministero dei Trasporti, senza che sia necessaria una vera e propria “omologazione”.

Multa con Autovelox e ricorso: la decisione

La decisione è stata presa dalla giudice Alessandra Cardarelli, che ha respinto il ricorso di un automobilista sanzionato perché sorpreso a viaggiare a 67 km/h su un tratto con limite fissato a 50. L’uomo aveva sostenuto l’invalidità del verbale, contestando che il dispositivo utilizzato fosse soltanto approvato e non omologato.

Nella motivazione, la giudice ha evidenziato come sul tema coesistano due orientamenti giurisprudenziali. Da un lato vi è chi ritiene che approvazione e omologazione abbiano lo stesso valore, dall’altro invece si sostiene la necessità di distinguerle, posizione questa ribadita anche in una recente sentenza della Cassazione. Nonostante ciò, il Tribunale di Bologna ha scelto di aderire alla prima interpretazione, ponendosi così in contrasto con la Corte.

Cosa dice il codice della strada

Secondo il ragionamento della magistrata, l’articolo 142 del Codice della Strada deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 201, che menziona in modo espresso apparecchiature “omologate ovvero approvate”. Tale formulazione, ha osservato la giudice, rivela la volontà del legislatore di attribuire pari efficacia giuridica a entrambi i procedimenti.

La sentenza precisa inoltre che, anche qualora si volesse mantenere una distinzione tra approvazione e omologazione, il conducente non potrebbe limitarsi a sollevare un vizio formale del verbale. Egli avrebbe infatti l’onere di dimostrare concretamente un eventuale malfunzionamento dell’autovelox o di contestare nel merito le circostanze rilevate.

Nel caso esaminato, invece, l’automobilista non ha mai messo in discussione la corretta funzionalità dello strumento né ha negato di avere percorso il tratto di strada interessato o di avere superato il limite di velocità indicato.

Con questa pronuncia, il Tribunale di Bologna rafforza dunque la linea interpretativa che considera equivalenti i due procedimenti di approvazione e omologazione, confermando la legittimità della sanzione inflitta.


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