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Giustizia

Terzietà, credibilità e riforma: la magistratura al bivio. Intervista alla giudice Natalia Ceccarelli

di Anna Tortora -


La giudice Natalia Ceccarelli riflette sui temi chiave della riforma della magistratura: separazione delle carriere, ruolo del CSM, correntismo e garanzie di indipendenza del pubblico ministero.

In quale misura la separazione delle carriere incide sulla configurazione della terzietà del decidente, ai sensi dell’Arti. 111 della Costituzione?

Per rispondere alla sua domanda debbo necessariamente partire dalla legge costituzionale che, nel 1999, ha integrato il testo della norma, definendo la cornice in cui si svolge il processo “giusto”: nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. Dal punto di vista dei fini che il legislatore costituzionale intendeva realizzare nel 1999, i commentatori dell’epoca qualificarono, tra le altre cose, questa operazione come una “revisione-programma”, effettuata, cioè, in vista di un progetto di superamento dell’architettura processuale all’epoca vigente.

Se, dunque, valutiamo quella modifica come la tappa di un percorso, ne deriva che, senza la necessaria cesura tra le carriere della giurisdizione, quella norma fondamentale, che si propone di assicurare che la verità processuale venga costruita attraverso il confronto paritario, resti incagliata in una dimensione meramente propositiva. Vede, l’art. 111 sposta, a mio avviso, l’attenzione sulla necessità che le garanzie difensive siano realizzate preminentemente nella fase della verifica giurisdizionale dell’“ipotesi accusatoria”. Il focus riguarda, infatti, il contraddittorio nella formazione della prova. E, rispetto a tale postulato, è ineludibile il riconoscimento, anche formale, di pari dignità assertiva alle parti processuali.

Ritiene che il correntismo dell’ANM e la sua opposizione corporativa alla riforma costituiscano un ostacolo al recupero della credibilità istituzionale della magistratura?

Ritengo che la rimozione collettiva malamente tentata dopo l’emersione del “mercato delle nomine”, con il sacrificio dell’unico colpevole sottoposto ad espiazione catartica, abbia fatto imboccare all’associazionismo giudiziario una strada senza ritorno di distonia argomentativa che ha finito con il pregiudicare la capacità di interlocuzione dell’ANM sia con gli altri soggetti istituzionali che con il corpo sociale. Come ho già detto altrove, la magistratura non può rivendicare alcuna patente di credibilità se non estirpa alla radice privilegi di appartenenza che sono intollerabili in seno a chi persegue le analoghe pratiche clientelari che si realizzano in altri settori professionali.

L’unica possibilità di recupero di fiducia presso l’opinione pubblica risiede proprio in ciò cui la magistratura associata fatica a rinunciare: il superamento dell’estrazione correntizia dei protagonisti del governo “autonomo”. Un potere dello Stato che, attraverso i suoi massimi esponenti, titolari del potere disciplinare, ha adottato editti autoassolutori che definivano “di scarsa entità” gli illeciti integrati da “attività di autopromozione seppur petulante”, ha firmato la condanna a morte di ciò che fino a quel momento è stata la magistratura, e quella cui stiamo assistendo è solo la lenta agonia del Sistema.

Come si concilia il metodo del sorteggio per il CSM con la sua natura di organo di rilievo costituzionale e con il principio di legittimazione tecnica?

Le rispondo con la confutazione delle argomentazioni di chi si oppone alla riforma. Un organo di rilievo costituzionale, presieduto dal Capo dello Stato, e deputato all’esercizio di compiti di alta amministrazione, viene a risultare del tutto snaturato dall’asserita rappresentatività “politica” dei suoi componenti. La rappresentanza di interessi di gruppo in seno al CSM, foss’anche per esercitare i compiti di normazione secondaria ad esso affidati, è del tutto inconciliabile con il carattere assolutamente generale degli interessi affidati alla cura dell’organo, come ha ripetutamente chiarito la Corte Costituzionale allorquando è stata chiamata ad analizzare le sue linee strutturali alla luce del testo dell’art. 104.

Quanto al principio di legittimazione tecnica, esso è proprio degli organi “terzi”. Presuppone l’indipendenza e, nel contempo, la competenza specialistica dei componenti dell’organo. E lo strumento di selezione che garantisce al meglio l’una e l’altra è proprio il sorteggio tra magistrati, che sono soggetti per definizione qualificati, provenendo da una rigorosa fase di reclutamento.

Quali garanzie ordinamentali impediscono che la riforma divenga il presupposto per una futura subordinazione del Pm al potere esecutivo?

La risposta è veramente semplice. Se la riforma passa il vaglio dell’elettorato, la garanzia che il Pubblico Ministero non possa essere, in futuro, sottoposto al potere esecutivo sarà addirittura di rango costituzionale. Attualmente il pubblico ministero gode semplicemente “delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. La riforma sancisce, nel testo dell’art. 104 riformato, la totale estensione al pubblico ministero delle guarentigie riservate al giudice, ed entrambi concorrono pariteticamente alla composizione di un “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Questo sarà il nuovo status costituzionale del PM, rispetto al quale qualsiasi tentativo di assoggettarlo al potere esecutivo – evidentemente con legge ordinaria, essendo impensabili ulteriori modifiche costituzionali di segno opposto a quella in itinere – incontrerà lo sbarramento invalicabile dell’incostituzionalità.

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