La Corte costituzionale oltre i limiti: revisione della Costituzione, sovranità popolare e crisi del CSM
Analisi critica della sentenza n. 125/2025 della Corte costituzionale: limiti alla revisione della Costituzione, sovranità popolare, limiti impliciti e degenerazione correntizia del CSM
L’autolegittimazione della Corte e il problema dei limiti
Quando la Corte costituzionale, come ha fatto da ultimo con la sentenza n. 125 del 2025, afferma l’esistenza di un proprio potere di valutare la costituzionalità di una legge costituzionale di revisione della Carta, non compie un atto di mera interpretazione, ma pone in essere una vera e propria autolegittimazione. La Corte, in altri termini, definisce in modo apodittico e autoreferenziale un’area di giurisdizione che non solo non è espressamente prevista dalla Costituzione, ma che risulta addirittura esclusa da una sua lettura complessiva e sistematica.
Come ha efficacemente osservato Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica, con questa tesi la Corte finisce per appropriarsi della Costituzione stessa, sottraendo il proprio dictum a qualsiasi verifica da parte di un’altra giurisdizione. Si tratta di una costruzione che ha il sapore di una forzatura anticostituzionale, nella misura in cui attribuisce alla Corte un primato che il testo costituzionale non le riconosce.
Revisione costituzionale e sovranità popolare
La realtà, per quanto si cerchi di mascherarla con sofisticate elaborazioni teoriche, è più semplice: nessuna legge costituzionale, geneticamente destinata a modificare la Costituzione, può essere sottoposta a un vaglio di costituzionalità. La Costituzione disciplina in modo puntuale il procedimento di revisione all’articolo 138, rimettendo al Parlamento il potere di modificare la Carta e, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata, affidando il giudizio ultimo al corpo elettorale, cioè al popolo sovrano.
Non è un caso che l’unico limite espresso alla revisione costituzionale sia previsto dall’articolo 139, che tutela la forma repubblicana. Al di fuori di questo limite testuale, la Costituzione non conosce altri vincoli. I cosiddetti “limiti impliciti” alla revisione non sono il frutto di una scelta del costituente, ma il prodotto di una elucubrazione dottrinale e giurisprudenziale funzionale soprattutto alla Corte stessa.
L’invenzione di un presunto “nucleo duro” o di una “identità costituzionale” intangibile serve, in questa prospettiva, a legittimare un controllo giudiziario sul potere di revisione e, in ultima analisi, a subordinare il legislatore costituzionale e il popolo a un organo giurisdizionale che si proclama custode supremo della Carta.
Il rischio di un primato giudiziario
Questa deriva interpretativa tradisce un vezzo ormai diffuso in certo costituzionalismo, incline a piegare la Costituzione alle proprie convinzioni teoriche più che a ricavarne il significato dal testo. Il risultato è una torsione dell’equilibrio tra i poteri dello Stato, nella quale la Corte costituzionale non si limita a garantire il rispetto della Costituzione vigente, ma pretende di fissarne i confini invalicabili anche contro la volontà del legislatore e del corpo elettorale.
In tal modo, la sovranità popolare viene progressivamente compressa e sostituita da una sovranità giudiziaria priva di legittimazione democratica diretta.
Il CSM e il falso mito della rappresentanza
Una analoga confusione concettuale emerge nel dibattito sul Consiglio superiore della magistratura. Facciamo chiarezza: la Costituzione non qualifica il CSM come organo rappresentativo della magistratura. Esso è concepito come organo di garanzia, posto a tutela dell’indipendenza dell’ordine giudiziario, non come una sede di rappresentanza politica o corporativa.
Le correnti della magistratura, sviluppatesi nel tempo all’interno del CSM, rappresentano una degenerazione di questo modello. Esse hanno trasformato un organo di garanzia in un luogo di competizione interna e di mediazione tra gruppi organizzati, mettendo seriamente a dura prova l’indipendenza della magistratura, che dovrebbe invece essere fondata sull’imparzialità e sul merito, non sull’appartenenza.
Custodi della Costituzione o suoi proprietari?
Il filo rosso che unisce il tema del sindacato sulle leggi costituzionali e quello della crisi del CSM è l’incapacità, sempre più evidente, di accettare i limiti imposti dalla Costituzione ai diversi poteri. Quando la Corte costituzionale inventa competenze non previste dal testo e quando un organo di garanzia viene piegato a logiche rappresentative e correntizie, l’equilibrio costituzionale si incrina.
Difendere la Costituzione non significa riscriverla per via interpretativa, né proclamarsi suoi custodi esclusivi. Significa, più semplicemente ,e forse più faticosamente, rispettarne il testo, le procedure e la sovranità popolare che ne costituisce il fondamento ultimo. Tutto il resto rischia di assomigliare meno a una nobile opera di tutela e più a una silenziosa, quanto ambiziosa, intestazione di proprietà.
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