LIBERALMENTE CORRETTO – La super burocrazia di Bruxelles
Che ne direste di un Parlamento che può solo ratificare o respingere le proposte altrui? Privo cioè di iniziativa legislativa e costretto a “parlamentare” sulle proposte di un organo esterno, non elettivo? Non è difficile arguire che, in questo caso, la vera fonte delle decisioni, versate poi in norme giuridiche con l’approvazione parlamentare, deve essere cercata dalle parti del “proponente”. Se a questo soggetto appartiene il monopolio della proposta, appartiene anche necessariamente il monopolio della fonte legislativa, per l’ovvia considerazione che l’iter legislativo non può giungere a compimento, se non ha inizio con la proposta. Il potere di iniziativa è dunque centrale nell’assetto istituzionale, perché il suo esercizio indirizza tutta la dinamica politica. Ebbene nell’Ue si verifica proprio questo: che tutti gli atti normativi devono essere approvati su proposta della Commissione, la quale non è un organo elettivo, bensì un congresso di designati, guidati da un Presidente, semi designato e semi elettivo. E che ne direste se questo soggetto, che ha nei fatti il monopolio della fonte legislativa, fosse anche il detentore del potere amministrativo? Una violazione tanto macroscopica del principio basilare della divisione dei poteri sarebbe tollerabile, nel quadro di un ordinamento europeo rispettoso delle sovranità nazionali, legittimate dal voto degli elettori; ma oggi che l’Unione ha assunto le sembianze di un superstato che vincola direttamente non solo gli Stati, ma anche i cittadini europei, comprimendo e talvolta annullando i diritti elementari della persona, la palese anomalia – rappresentata dal vuoto di democrazia parlamentare – incrina le basi di legittimazione dell’intera architettura istituzionale europea. Quella stessa Commissione che esercita il potere legislativo, concependo (di diritto) e partorendo (di fatto) regolamenti e direttive vincolanti – che impongono per esempio ristrutturazioni forzose degli immobili, incidenti sul diritto di proprietà delle persone – esercita al contempo il potere amministrativo, per esempio sottoscrivendo, nel buio della notte, contratti di acquisto di vaccini, le cui clausole capestro sono coperte dal segreto più inaccessibile. Inoltre, il suddetto organo, consacrato e inamovibile per cinque anni, composto da 27 designati e guidato da un Presidente “para elettivo”, esercita un controllo cogente sulle politiche economiche degli Stati, mediante i cosiddetti “patti di stabilità”, fino al punto da imporre le riforme ritenute “stabilizzanti”, pena l’avviamento della procedura d’infrazione. È fin troppo evidente che il consesso dei 27 non può essere convocato in seduta permanente e il suo plenum non può istruire gli atti da emanare; cosicché il vero “sovrano” che predispone gli atti ed esercita di fatto il potere legislativo, e insieme amministrativo e di indirizzo politico, nonché di ispezione e controllo sulla politica degli Stati, è l’apparato burocratico di Bruxelles, sotto la guida illuminata del Presidente della Commissione. La superburocrazia europea si configura oggi come un potere arbitrario e incontrollato, che si fregia tuttavia di una qualche parvenza di legittimazione democratica, in ragione della “concertazione” del Parlamento e del Consiglio sugli atti della Commissione. Originariamente, la Comunità (prima) e l’Unione (poi) furono pensate come una sorta di struttura consortile, fondata sulla triarchia Consiglio-Commissione-Parlamento, avente funzioni sussidiarie rispetto agli ordinamenti interni. Proprio in ragione della funzionalità sussidiaria, la centralità apparteneva al Consiglio, composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri. S’intende che tale assetto non vulnerava il principio democratico, posto che i governi nazionali si insediano in virtù del consenso elettorale. Oggi non è più così. Il Consiglio ha ceduto la sua centralità alla Commissione, la quale dà impulso alla politica dell’Unione, mentre il Parlamento e il Consiglio si limitano a ratificare a posteriori. In altri termini, è accaduto che 27 Re hanno delegato un viceré per il disbrigo di affari “sussidiari”, ma il viceré ha finito con l’esercitare la sovranità al disopra e al di fuori del controllo dei 27 Re. L’elettore conosce bene le fattezze del Re delegante, ma non quelle del viceré delegato, effettivamente regnante.
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