Le ragioni del Sì: riforma necessaria, metodo discutibile
Il dibattito sulla giustizia si è fatto acre, si delegittima, si insinua, si personalizza. Ma la questione è lineare e riguarda la coerenza dell’assetto costituzionale di un potere dello Stato. Il SÌ non è un atto di ostilità verso la magistratura, ma un passo verso una giurisdizione che deve essere e apparire realmente terza, quindi più equilibrata e più affidabile. L’articolo 111 della Costituzione afferma che il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale.
È una promessa alta. La domanda è se il nostro ordinamento la realizzi pienamente, considerato che l’ordine giudiziario unificato nacque nel 1941 con il Regio Decreto n. 12, in un contesto segnato dalla cultura corporativa fascista, che teorizzava un unico corpo per chi accusa e chi giudica. Non è una questione morale ma di ambiguità istituzionale. Un modello coerente con uno Stato autoritario non può essere considerato definitivo per una Repubblica nata dalla Resistenza e fondata sulla diffidenza verso ogni concentrazione del potere. Nel 1988, con la riforma Vassalli, il rito divenne accusatorio, ma l’impianto rimase in parte segnato dalla tradizione inquisitoria. Oggi il pubblico ministero dirige la polizia giudiziaria, conduce le indagini e sostiene l’accusa, condividendo carriera e cultura professionale con il giudice.
È legittimo domandarsi se una distinzione più netta delle funzioni possa rafforzare la fiducia dei cittadini senza intaccare l’autonomia sancita dagli articoli 101, 104 e 112 della Costituzione, che restano intatti. L’obbligatorietà dell’azione penale non viene modificata, il resto è sterile propaganda. La riforma interviene sull’assetto ordinamentale per rendere più nitida la distinzione delle funzioni tra giudicanti e requirenti. Non è una resa dei conti ma una scelta di coerenza. Paradossalmente, chi storicamente diffidava delle concentrazioni di potere oggi difende un assetto che le conserva. È un’eterogenesi dei fini che dovrebbe interrogare soprattutto la sinistra, nata per tutelare il più debole e davanti al potere punitivo dello Stato dovrebbe ricordare che l’imputato è sempre la parte più esposta, persino quando l’imputato è potente, perché ha solo da perdere.
Il dibattito politico si snoda attraverso un paradigma invertito, si invocano severi controlli dove il potere è già esposto e si difende elasticità dove il potere è strutturale. Si teme l’eccesso della forza e si sottovaluta il rischio della contiguità. È uno smarrimento culturale prima ancora che politico. Questo non esime da una riflessione sul metodo, le riforme costituzionalmente sensibili non dovrebbero essere vissute come prove di forza. La Carta non è terrena di conquista, procedere a colpi di maggioranza non aiuta a ricostruire un clima di fiducia. Tuttavia, è onesto riconoscere che la stagione delle convergenze nobili si è incrinata da tempo e che la responsabilità della rottura non appartiene a un solo campo.
Si è progressivamente smarrita la capacità di mediazione alta che figure come D’Alema, Marini o Tatarella seppero esercitare in passaggi delicati della vita repubblicana più recente. In questo vuoto si inserisce un fenomeno più ampio che attraversa l’Occidente. Il cosiddetto Trumpismo propone un’idea di “autorità democratica” che suona come un ossimoro, perché trasforma il consenso in investitura permanente e tende a ridurre gli spazi di equilibrio tra poteri e governance. È una cultura politica che si nutre della crisi delle mediazioni e che avvelena la tradizione del costituzionalismo sociale europeo, fondato sul bilanciamento e sulla diffidenza verso ogni concentrazione di potere, compreso quello giudiziario. La riforma in discussione non appartiene alla nuova narrazione che soffia da oltre Atlantico. Al contrario, si colloca nella tradizione che distingue per garantire.
Il SÌ non è contro qualcuno ma per qualcosa, per una giustizia che sia temuta solo da chi viola la legge e non da chi entra suo malgrado in un’aula di giustizia confidando nell’equilibrio dello Stato. Montesquieu ammoniva che dove la funzione di giudicare non è distinta si apre lo spazio dell’arbitrio. La separazione delle carriere non è una minaccia ma una scelta ordinamentale coerente con l’idea che la libertà e diritti si proteggono distinguendo. Il merito della riforma è questo. Il metodo poteva essere migliore. Ma il merito resta.
Torna alle notizie in home