Il sistema accusatorio? Una finzione: l’accusa profetica di Vassalli
di Alfredo Venturini
È emblematico come per il padre dell’attuale Codice di Procedura Penale: “parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice … che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli… essere colleghi, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio”. Il Ministro firmatario del primo codice di rito penale repubblicano ammette che, per onestà, si sarebbe dovuta addirittura togliere la qualifica di accusatorio al suo progetto onde evitare una truffa determinata proprio dalla mancata contestuale riforma dell’ordinamento giudiziario. La scelta di lasciarla fu dettata da “un’etichetta ottimistica” al fine di scongiurare “una ulteriore spinta della magistratura italiana a lasciare le cose più o meno come sono”.
E’ del tutto evidente che l’entrata in vigore del codice che avrebbe voluto essere accusatorio, non poteva esserlo fino in fondo a causa del difetto ordinamentale e, a 37 anni dalla riforma costituzionale del giusto processo, in cui il giudice è terzo rispetto alle parti poste su un piede di parità, la denuncia di Vassalli assume una singolare dimensione profetica quanto attuale.
Vassalli da giurista pragmatico, consapevole delle resistenze della magistratura, da sempre marcatamente conservatrice sul punto “quello che la magistratura ha conquistato, non lo molla più”. Vassalli avverte che “la magistratura ha un potere enorme … lo ha sul potere legislativo … è il più grande gruppo di pressione, è il più forte gruppo di pressione che abbiamo conosciuto, almeno nelle questioni di giustizia … in quaranta anni non c’è stata una legge in materia di giustizia che non sia stata ispirata e voluta dalla magistratura, la quale è diventata sempre più un corpo veramente corporativo”. Vassalli non ne parla in modo generico, porta esempi concreti di condizionamenti che vanno dal veto alla elezione dei giudici costituzionali fino alle logiche del CSM per tornare al procedimento legislativo influenzato direttamente dal volere della magistratura.
In particolare, la legge di ordinamento giudiziario, la legge dei magistrati, appare a Vassalli “intoccabile” proprio per l’opposizione dei suoi destinatari naturali. Un vero e proprio corto circuito costituzionale, in cui i “giudici soggetti alla legge” impongono le loro scelte al legislatore, soprattutto quando in gioco c’è lo stato giuridico della magistratura.
L’Italia è un Paese a “sovranità limitata dalla magistratura, nelle questioni di giustizia”: questa è la perentoria ed amara conclusione di uno dei più grandi giuristi del 900, politico eminente e prima ancora partigiano. Un epilogo di attualità disarmante.
Il j’accuse di Vassalli si completa con la descrizione di un Ministro “circondato esclusivamente da magistrati” distaccati al ministero, una fotografia che non sembra ingiallire nel tempo e che rispecchia la realtà di un dicastero ancor oggi presidiato dai “fuori ruolo”.
Nel 1989 si è tentata la strada della separazione funzionale interna al processo, non avendo allora il potere politico la forza di imporre la separazione ordinamentale fra giudice e pubblico ministero. A distanza di 37 anni, possiamo dire che l’escamotage non ha purtroppo funzionato e che senza la base ordinamentale le funzioni non saranno mai veramente separate, come invece postula un processo schiettamente accusatorio-garantista.
Il contesto politico attuale appare, tuttavia, ben diverso da quello descritto a suo tempo da Giuliano Vassalli.
La maggioranza parlamentare è stata eletta sulla base di programmi che riportano in epigrafe la proposta della separazione delle carriere e la Costituzione, a partire dalla riforma del 1999, impone la terzietà del giudice quale carattere ordinamentale indefettibile, concettualmente ben distinto tanto dall’imparzialità quanto dall’indipendenza. Democrazia, rispetto della volontà popolare e della Costituzione sono argomenti difficili da superare persino per il “più grande potere di pressione” del nostro Paese, ne vale sostenere che questa riforma, in continuità con quella del 1989, non va approvata per fare dispetto alla Meloni, sarebbe una prova ulteriore d’infantilismo politico.
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