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Politica

Ddl stupro, sparisce il “consenso”: il nuovo testo sul “dissenso sessuale”

Subito polemiche le opposizioni: un passo indietro

di Giorgio Brescia -

Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento


In Commissione Giustizia del Senato la proposta di riformulazione del cossiddetto “ddl stupro”, il disegno di legge sulla violenza sessuale presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno. Nel testo depositato dalla relatrice, ora all’esame parlamentare, sparisce la parola consenso, sostituita dal principio più generico di dissenso. Inoltre, vi vengono riviste le pene previste per i reati sessuali. Un pacchetto di modifiche che ha già acceso il dibattito politico. La proposta sarà votata la prossima settimana in commissione e poi in Aula.

Dal “consenso libero e attuale” al “dissenso”: la modifica chiave

Nel testo del ddl stupro approvato a novembre scorso dalla Camera dei Deputati, l’articolo 609-bis del codice penale sulla violenza sessuale era stato riscritto introducendo come principio fondamentale il “consenso libero e attuale” a un rapporto sessuale, senza il quale qualunque atto sessuale sarebbe considerato reato: ora emerge il “dissenso”. Quella norma aveva ricevuto un voto unanime alla Camera, frutto di un accordo bipartisan tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria dem Elly Schlein.

Con la riformulazione di Bongiorno del testo del ddl stupro, però, la dicitura “consenso libero e attuale”, già al centro di numerose discussioni giuridiche e politiche, scompare dal testo, al suo posto il concetto sul “dissenso”. Il provvedimento si concentra sul principio del dissenso alla condotta sessuale, valutabile in base alla situazione e al contesto in cui il fatto è commesso. Il testo chiarisce infatti che la “volontà contraria all’atto sessuale deve essere considerata anche quando l’atto è compiuto a sorpresa o approfittando dell’incapacità della persona di esprimere dissenso”.

Ddl stupro: le pene e la distinzione delle fattispecie

La riformulazione incide anche sul regime sanzionatorio. Nel nuovo testo la reclusione per violenza sessuale senza altre specificazioni verrebbe ridotta a da 4 a 10 anni, un range inferiore rispetto ai 6-12 anni previsti dalla versione precedentemente votata alla Camera.

Tuttavia il range di 6-12 anni resta in vigore quando il fatto è commesso con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una condizione di inferiorità fisica o psichica della vittima.

Il ddl contempla inoltre che, in casi di minore gravità, la pena possa essere diminuita fino a due terzi, tenendo conto delle modalità della condotta e dell’eventuale danno fisico o psicologico arrecato.

Secondo i sostenitori della modifica, una distinzione per calibrare meglio le sanzioni in base alla gravità concreta dei fatti. Critiche, le opposizioni denunciano che un simile approccio potrebbe indebolire la tutela delle vittime.

La “volontà contraria” nel testo: cosa significa

Una delle parti più discusse del nuovo provvedimento, la definizione normativa di quando un atto sessuale è contrario alla volontà della persona offesa. Il testo chiarisce che quella volontà deve essere interpretata tenendo conto del contesto e della situazione concreta in cui il fatto è commesso, e che un rapporto è contrario alla volontà anche quando è “imposto a sorpresa” oppure quando la persona non è in grado di esprimere dissenso per condizioni di inferiorità fisica o psichica.

I sostenitori della riforma sottolineano che questa formulazione intende tutelare effettivamente le vittime che non riescono ad articolare un rifiuto esplicito in modo tradizionale.

Le reazioni politiche

La riformulazione ha già innescato una forte reazione politica. Secondo Avs e Pd il testo proposto da Bongiorno rappresenta un passo indietro rispetto agli standard europei e al lavoro fatto alla Camera. Ciò perché “dal consenso si passa al dissenso”, rischiando di indebolire la tutela giuridica delle vittime di violenza sessuale. E si sostiene che la modifica potrebbe erodere il significato normativo di reato, tornando a un quadro di difficile applicazione giudiziaria.

La relatrice Bongiorno ha ribadito invece che il nuovo impianto resta focalizzato sulla volontà della persona offesa, considerando anche situazioni in cui il dissenso non è espresso apertamente ma è implicito nel contesto.

Iter parlamentare e prossimi passaggi

Il testo riformulato ora all’esame della commissione Giustizia del Senato, sottoposto a voto nei prossimi giorni, con un calendario che prevede la discussione in Aula già nella settimana successiva.

L’approvazione in Senato, un passaggio cruciale. Se il testo passasse senza modifiche, potrebbe tornare alla Camera per un’eventuale secondo voto di conferma, oppure essere promulgato dopo il via libera definitivo.


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