Il correntismo come anomalia sistemica della magistratura italiana
Il correntismo altera l’autogoverno della magistratura e nuoce ai cittadini, minando fiducia, imparzialità e credibilità dello Stato di diritto
Un potere informale dentro l’autogoverno giudiziario
Il correntismo in magistratura non è un incidente di percorso né una degenerazione occasionale. È una struttura di potere stabile, che condiziona in profondità il funzionamento dell’autogoverno giudiziario e ne altera le finalità costituzionali. Trattarlo come una patologia marginale significa eludere la realtà: il correntismo è diventato il principio organizzativo informale della magistratura italiana.
Le correnti non sono più sedi di elaborazione culturale o di confronto ideale sulla funzione giurisdizionale. Sono apparati organizzati di consenso, dotati di regole interne, leadership riconoscibili e capacità di influenza sistematica. Operano come snodi decisionali che incidono sulle nomine, sugli incarichi direttivi e sulle progressioni di carriera. Non interpretano il potere: lo distribuiscono.
In questo assetto, l’ANM non è un soggetto neutro. È il luogo di strutturazione e legittimazione del correntismo, il contenitore che rende stabile e riproducibile un sistema fondato sull’appartenenza organizzata. Non si tratta di singoli abusi o di deviazioni etiche: il correntismo è divenuto il linguaggio ordinario del potere giudiziario.
Questo sistema prospera perché si innesta su un modello di autogoverno caratterizzato da discrezionalità ampia e controlli deboli. Il CSM esercita poteri decisivi sulla vita professionale dei magistrati attraverso criteri valutativi generici, spesso formulati in termini elastici, che rendono le decisioni difficilmente leggibili e sindacabili dall’esterno. In questo spazio opaco, le correnti svolgono una funzione sostitutiva: organizzano ciò che il sistema non rende trasparente.
L’unità delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la permeabilità tra funzioni requirenti e giudicanti e la comune appartenenza allo stesso ordine amplificano il fenomeno. Le reti correntizie diventano trasversali, pervasive, difficili da evitare. Il merito non viene cancellato, ma assorbito; la selezione non scompare, ma indirizzata. L’autogoverno assume così tratti marcatamente corporativi, impermeabili al controllo e refrattari alla trasparenza.
Quando la giustizia perde credibilità agli occhi dei cittadini
Il correntismo non è un problema interno alla magistratura. È un problema per i cittadini, perché mina il presupposto fondamentale della giurisdizione: la fiducia nell’imparzialità del giudice.
In uno Stato di diritto non basta che la giustizia sia imparziale: deve apparirlo. Quando l’opinione pubblica percepisce che l’accesso agli incarichi più rilevanti dipende da appartenenze organizzate e da equilibri interni opachi, la giurisdizione smette di essere un potere terzo e appare come un corpo che si autogoverna secondo logiche proprie.
Anche se il singolo magistrato è irreprensibile, il sospetto che conti “la corrente giusta” è già un danno enorme. Non serve dimostrare la parzialità: è sufficiente che il sistema appaia opaco. La fiducia, una volta compromessa, non si recupera con dichiarazioni di principio.
Difendere il correntismo in nome dell’indipendenza significa ignorare che la legittimazione della giustizia nasce dallo sguardo dei cittadini, non dall’autoreferenzialità dell’ordine giudiziario. Ed è proprio questo scollamento tra potere e percezione pubblica a rendere il correntismo una questione democratica, non corporativa.
Separazione delle carriere: colpire il nodo strutturale
È in questo contesto che si colloca la Riforma Nordio e, in particolare, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Non come slogan politico, ma come intervento diretto su uno dei presupposti strutturali del correntismo.
La comunanza ordinamentale tra funzioni giudicanti e requirenti ha favorito, nel tempo, la formazione di reti trasversali e di circuiti correntizi unitari. Separare le carriere significa rompere questa continuità, ridurre le intersezioni di potere, limitare la capacità delle correnti di operare come snodi unici di selezione e avanzamento.
Non si tratta di dividere le persone, ma di distinguere le funzioni. Di rendere coerente la terzietà del giudice con il principio del giusto processo. Di sottrarre spazio al potere informale che prospera nell’indistinzione dei ruoli.
Il correntismo e il limite del potere: la risposta liberale di Nordio
Il correntismo ha trasformato l’autogoverno della magistratura in un sistema chiuso, opaco e autoreferenziale. Ha prodotto un danno diretto ai cittadini, perché ha incrinato la fiducia nella terzietà della giurisdizione e ha reso plausibile il sospetto che carriere e posizioni di responsabilità dipendano più dalle appartenenze che dalle funzioni. Il problema non è chi denuncia queste distorsioni, ma un assetto che ha smesso di correggersi.
Qui emerge con chiarezza il profilo liberale della riforma Nordio. Il liberalismo non è ostilità verso la magistratura, ma avversione per ogni concentrazione di potere priva di contrappesi. Non presuppone la malafede dei singoli; rifiuta l’idea che un potere possa autolegittimarsi indefinitamente.
La separazione delle carriere interviene esattamente su questo punto, riducendo la promiscuità ordinamentale che ha alimentato reti correntizie trasversali e potere informale. Distinguere i percorsi professionali significa limitare le intersezioni di potere, rafforzare la terzietà del giudice e restituire trasparenza a un sistema che l’ha progressivamente smarrita.
Montesquieu lo aveva detto senza indulgenze: «tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser». Non era un’accusa morale, ma una regola istituzionale. La riforma Nordio prende sul serio quella lezione: non chiede virtù, introduce limiti. E in uno Stato di diritto, questo non è un rischio. È una necessità.
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