Centralità alla volontà della donna. Così Giulia Bongiorno riscrive il reato di violenza sessuale
La riscrittura del reato di violenza sessuale formulata dalla senatrice Giulia Bongiorno ha scatenato una nuova bufera politica. Le opposizioni sono sul piede di guerra e contestano le modifiche apportate al testo sul consenso libero e attuale approvato alla Camera. Una norma che ha ottenuto addirittura l’unanimità sulla spinta emotiva di un accordo tra l’intero arco parlamentare. E questo è stato evidentemente un errore. Infatti, come spesso – per non dire sempre – accade quando nello scrivere un provvedimento si abbandonano i tecnicismi per seguire la pancia, il rischio è che si partorisca una norma sbagliata. Un lusso che il legislatore non dovrebbe concedersi. Perché le leggi devono essere scritte bene e i reati qualificati in modo chiaro e circoscritto. Altrimenti, si creano dei cortocircuiti.
I limiti del testo approvato alla Camera
E se la revisione di un testo di legge viene affidato a una donna, a un avvocato, a una parlamentare del calibro di Giulia Bongiorno non c’è possibilità alcuna che possa esserci spazio per vaghezza e imprecisioni. Tanto più per una fattispecie inquietante come lo stupro, che è un abominio. Fosse solo che la senatrice leghista, nello svolgere la propria attività professionale, è chiamata abitualmente a difendere le vittime del reato di violenza sessuale. A guardarle negli occhi. A ripercorrere con loro i terribili momenti che hanno vissuto. Mai le potrebbe balenare l’idea di attenuare i presupposti di uno dei reati più infami e odiosi che possano esistere. La verità è che il testo uscito dalla Camera era scritto male e sollevava dubbi circa un’eventuale inversione dell’onere della prova. Giuridicamente un obbrobrio.
L’obiettivo a cui si mirava
Oltretutto, le modifiche adesso apportate centrano in toto l’obiettivo che si voleva raggiungere modificando la norma sullo stupro attualmente in vigore. Dare centralità alla volontà di condividere un atto sessuale. Precisamente quello che prevede la Convenzione di Istanbul (che definisce il consenso quale “libera manifestazione della volontà della persona”), richiamata purtroppo decisamente a sproposito nelle ultime ore. La verità è che, al di là di ripensamenti postumi, legittimi ma penalmente non rilevanti, tra consenso o mancata manifestazione del dissenso – a meno che la vittima non sia impossibilitata a manifestarlo, come puntualmente prevede il testo della Bongiorno – non cambia assolutamente nulla. Salvo che per chi sta facendo tanto rumore nulla e parla della rottura del patto politico che ha portato a rivedere il reato di stupro.
“Contro la volontà”: la chiave delle modifiche al reato di violenza sessuale
“Contro la volontà” è un’espressione chiarissima che non lascia adito a dubbi. E rappresenta un notevole passo avanti rispetto a come la violenza sessuale è attualmente configurata. A meno che qualcuno non voglia sposare la causa del voyeurismo e suggerire che i rapporti sessuali debbano avvenire in presenza di testimoni. O addirittura concordati con dei veri e propri notai del sesso. Il diritto è innanzitutto certezza. A 360 gradi. Non si può pensare di inquinare le norme con espressioni che assomigliano a neologismi dalla forte connotazione populista. Perché “contro la volontà” è un principio chiaro, netto e dimostrabile. Consenso libero e attuale, invece significa tutto e niente.
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