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Giustizia

L’interesse punitivo del pubblico ministero

di Michele Gelardi -


A sostegno del SI’ referendario si può sostenere un argomento fin qui sottovalutato nel dibattito culturale e politico: il carattere interessato dell’attività istituzionale del pubblico ministero, contrapposto a quello necessariamente disinteressato dell’attività giudiziale.  Il p.m. coltiva l’interesse di punire che il giudice ha il dovere di ignorare, curandosi solo di accertare la colpevolezza dell’indagato prima e imputato poi. Si tratta ovviamente di un fondamentale interesse pubblico, dal quale dipende la pacifica convivenza sociale. Come tutti gli interessi pubblici deve essere perseguito secondo il principio d’imparzialità e correttezza; ciò impone al p.m. il dovere di effettuare indagini anche a favore dell’indagato, allo stesso modo come, per esempio, l’agenzia delle entrate ha il dovere di non addossare al contribuente un carico fiscale superiore alla sua capacità contributiva.  La pubblica amministrazione incontra sempre e comunque il limite al perseguimento dell’interesse pubblico, rappresentato dal dovere di rispettare la par condicio civium.  

E la par condicio dell’indagato può vedersi come diritto di non essere vessato da indagini parziali e unidirezionali.  L’imparzialità che tutela l’indagato si esprime dunque nel dovere del p.m. di effettuare indagini anche a suo favore.  Ma come l’agenzia delle entrate persegue l’interesse fiscale, così il p.m. persegue l’interesse punitivo dello Stato. Né più, né meno; imparziale l’una, imparziale l’altro; interessata l’una, interessato l’altro.  

La condizione di parte (pubblica) interessata emerge in tutte le fasi processuali, dalla preliminare all’esecutiva. Nella fase del giudizio la diversità dei ruoli, del pubblico ministero e del giudice, balza agli occhi; il primo sostiene l’accusa, dunque è parte in causa, il secondo è un arbitro super partes. La diversità è evidente anche nella fase preliminare, di cui il p.m. è dominus e il giudice controllore, privo di potere d’impulso. Ma qui l’evidenza esce un po’ ridimensionata dalla scarsa efficienza del filtro giudiziale nel momento del rinvio a giudizio. Se le richieste di rinvio del p.m. vengono accolte nella quasi totalità dei casi, la distinzione dei ruoli risulta annacquata. GIP e GUP vengono percepiti nella communis opinio come “passacarte” e per ciò stesso assimilati al pubblico ministero.  

La percezione è ingannevole, dal momento che i ruoli sono ben distinti: il p.m. non rinvia a giudizio, ma chiede il rinvio, disposto dal giudice; l’uno esprime l’interesse pubblico a sottoporre l’indagato a processo al fine ultimo della condanna, l’altro giudica quell’interesse conforme a giustizia.   

Ma è la fase esecutiva quella negletta, della quale nulla si dice nel dibattito politico in corso, mentre è quella da cui si può desumere in maniera incontrovertibile l’interesse punitivo del pubblico ministero.  Poniamoci una semplice domanda: chi fa eseguire la sentenza del giudice civile che condanna il convenuto al risarcimento dei danni? Ovviamente è la parte interessata: l’attore che ha promosso il giudizio civile, affinché sia riconosciuto il suo diritto, e mette in esecuzione la sentenza per la piena realizzazione dell’interesse.

Allo stesso modo il p.m., avendo interesse alla punizione del reo, cura l’esecuzione della sentenza di condanna. È l’organo dell’esecuzione penale, al quale il consorzio sociale affida la funzione di eseguire la pena stabilita dal giudice. Insomma l’organo che promuove l’azione penale, chiede il rinvio a giudizio, sostiene l’accusa in giudizio ed esegue la sentenza di condanna è uno solo. Se un solo soggetto avvia e segue, dall’inizio alla fine, l’iter che conduce alla punizione, ciò significa che cura e persegue l’interesse di punire.  S’intende: interesse pubblico e istituzionale, ma pur sempre interesse.

Perché mai dunque il soggetto (istituzionalmente) interessato dovrebbe essere collega del soggetto (istituzionalmente) disinteressato? Il cittadino non sarà più rassicurato, sapendo che l’organo giudicante non ha alcun collegamento con l’organo che coltiva l’interesse di punirlo?   

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