Informativa smart working: cosa cambia adesso
Arresto fino a quattro mesi e multe da migliaia di euro per i datori di lavoro che non si adeguano
Da oggi, 7 aprile, entrano in vigore le nuove regole per lo smart working: l’informativa diventa obbligatoria. Il datore di lavoro, stando a quanto impongono le normative contenute nel decreto Pmi, almeno una volta all’anno dovrà fornire un documento in cui illustra i rischi specifici e quelli generali connessi alla modalità di lavoro in questione. Per chi non lo farà sono previste sanzioni salatissime. Che vanno dalla multa fino addirittura all’arresto.
Informativa smart working: cosa succede adesso
La questione riguarda, appunto, il lavoro da remoto. L’informativa per lo smart working che entra in vigore oggi 7 aprile dovrà essere scritta e verrà trasmessa ai dipendenti in lavoro agile e ai rappresentanti per la sicurezza. Entra, a tutti gli effetti, nel novero degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Così l’articolo 22 della legge 81/2017, che aveva imposto l’obbligo, diventa “completo” con l’introduzione di un severo regime sanzionatorio. Per i datori di lavoro inadempienti, infatti, è prevista la pena da due a quattro mesi di arresto e multe che possono raggiungere i 7.500 euro.
Come funziona l’obbligo di legge
A svelare il funzionamento dell’informativa sullo smartworking è la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Che ha dedicato un approfondimento alla questione. “La disposizione prevede la consegna, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di un’ informativa scritta recante l’individuazione dei rischi, tanto generali quanto specifici, connessi alle peculiari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa”. E ancora: “In questo senso, l’art. 11 della Legge n. 34/2026, introducendo il comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, va ad aggiornare ed estendere tale concetto, sia prevedendo un focus specifico per quanto attiene ai rischi connessi all’utilizzo di videoterminali, sia per ciò che riguarda la necessaria cooperazione che deve caratterizzare congiuntamente le parti coinvolte (datore e lavoratori), al fine di realizzare il miglior paradigma in termini di salute e sicurezza, riprendendo il principio di cui al secondo comma dell’art. 22, Legge n. 81/2017”.
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