Il diritto alla reputazione supera ogni colore politico
La garanzia della verità fattuale e la tutela dell’onorabilità appartengono a ogni cittadino, inclusa la seconda carica dello Stato
Il dibattito pubblico italiano ripropone costantemente un pregiudizio ricorrente: la figura pubblica, e il politico in particolare, dovrebbe accettare passivamente qualsiasi addebito, qualsiasi forzatura e persino l’attribuzione di fatti storicamente e giudiziariamente inesistenti, in virtù di un presunto diritto di critica illimitato.
Questa tesi è riemersa puntualmente attorno alle recenti polemiche che hanno coinvolto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, bersaglio di ricostruzioni mediatiche e storiografiche sugli anni di piombo — nello specifico sui fatti del “Giovedì nero” di Milano del 1973 — che gli attribuiscono ruoli e responsabilità smentiti categoricamente dagli atti processuali e dalle sentenze dell’epoca.
Davanti alla scelta di La Russa di tutelare la propria onorabilità ricorrendo agli strumenti di garanzia previsti dall’ordinamento, una parte del mondo intellettuale e giornalistico ha reagito gridando al bavaglio e all’attacco contro la libertà di stampa.
Eppure, l’analisi condotta con il rigore della dogmatica giuridica ribalta completamente i termini della questione.
La Costituzione garantisce uguali diritti a tutti
Il principio di uguaglianza sancito dall’Articolo 3 della Costituzione vieta qualsiasi trattamento deteriore legato alla carica rivestita. Se l’Articolo 21 tutela la libera manifestazione del pensiero, la giurisprudenza di legittimità fissa paletti precisi e inderogabili per il diritto di cronaca e di critica: l’interesse pubblico, la continenza formale e la rispondenza rigorosa alla verità oggettiva dei fatti.
Ogni narrazione priva del fondamento di verità scivola inevitabilmente fuori dal perimetro della critica legittima, trasformandosi in una lesione illecita della reputazione personale.
Negare a una figura istituzionale l’accesso agli strumenti di tutela legale di fronte a palesi mistificazioni produce un paradosso giuridico: la spoliazione dei diritti della personalità (tutelati dall’Art. 2 della Costituzione) unicamente a causa dell’incarico pubblico ricoperto. Questo meccanismo riduce il politico a un cittadino privato delle tutele fondamentali concesse a chiunque altro.
Deontologia, verità e linearità garantista
La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) riconosce giustamente alle figure pubbliche una maggiore esposizione allo scrutinio politico. Ciononostante, la stessa Corte di Strasburgo stabilisce che la critica deve fermarsi davanti all’attacco personale fondato su presupposti fattuali falsi o travisati.
Il rispetto della verità giudiziaria e la verifica puntuale delle fonti costituiscono l’asse portante della deontologia professionale del giornalista e dello storico. Manipolare atti processuali storicizzati per alimentare la polemica contingente significa calpestare le regole fondamentali dell’informazione.
La disponibilità dichiarata da La Russa a rinunciare alle vie legali in cambio di scuse formali e rettifiche immediate dimostra una linearità pienamente garantista. L’obiettivo primario resta il ripristino della verità dei fatti e della dignità personale.
Difendere il diritto di chiunque ( compresa la seconda carica dello Stato) a difendere la propria storia da narrazioni infondate rafforza la libertà d’informazione. Una democrazia liberale solida fonda il proprio confronto sul rispetto inderogabile delle regole e della verità.
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