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Sicurezza

Decreto sicurezza, nuove regole contro la violenza organizzata: cosa cambia per cittadini e minori

di Maria Teresa Zampogna -


LA LEGGE SPIEGATA A CHI LEGGE – La sicurezza nelle piazze, la violenza di gruppo e il coinvolgimento di adolescenti negli scontri sono al centro del Decreto Legge 22 ottobre 2026, n.190, intitolato «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile», entrato in vigore il 23 ottobre. Il provvedimento introduce nuovi reati nel codice penale, rafforza alcuni strumenti di prevenzione e procedure di polizia e modifica le regole sull’imputabilità dei minori. Si tratta di un decreto-legge e non di una legge ordinaria approvata dopo il consueto iter parlamentare. L’art. 77 della Costituzione consente, infatti, al Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità e urgenza. Il Parlamento deve convertirli in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, altrimenti perdono efficacia sin dall’inizio.

La violenza organizzata diventa un reato autonomo

La novità più significativa è l’introduzione dell’art. 420-bis del codice penale, dedicato alla «Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche». La norma punisce, con la reclusione da 2 a 5 anni e con una multa da 10.000 a 20.000 euro, determinate condotte commesse durante manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico da gruppi organizzati di almeno cinque persone, ossia per l’impiego o il lancio di oggetti pericolosi, razzi, petardi o strumenti analoghi, creando un concreto pericolo per le persone e provocando danni alle cose.

La risposta è più severa per chi organizza o promuove il gruppo, oppure incita e istiga alle condotte violente, anche attraverso strumenti informatici o telematici: la pena prevista è da 4 a 12 anni.

Il decreto introduce, inoltre, l’art. 635.1 del codice penale, «Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato», che prevede un aumento della pena per il danneggiamento commesso da almeno 5 persone organizzate, anche occasionalmente.

Il messaggio del legislatore è chiaro: la partecipazione ad un’azione collettiva non deve diventare uno schermo dietro cui nascondere le responsabilità individuali. Tuttavia, non basta trovarsi in una piazza dove si verificano disordini per essere automaticamente colpevoli. Occorre accertare la condotta concreta di ciascuno e la sussistenza degli elementi richiesti dalla legge.

Minori: cambia la presunzione di imputabilità, ossia sulla capacità di intendere e volere.

Il decreto interviene anche sull’imputabilità degli adolescenti. Per chi ha compiuto 14 anni ma non ancora 18, l’art. 98 del codice penale prevede ora una presunzione di capacità di intendere e di volere, fino a prova contraria. Non significa che ogni adolescente sia automaticamente condannabile: restano la possibilità di dimostrare l’incapacità e le altre garanzie del procedimento penale minorile. Sotto i 14 anni, invece, resta esclusa l’imputabilità penale.

Il Presidente del Tribunale di Milano, Dr. Fabio Roia, ha riconosciuto che una stretta repressiva può essere necessaria, ma ha avvertito: «La repressione non basta», richiamando la necessità di prevenzione, analisi sociologiche e pedagogiche e comprensione dei meccanismi di emulazione alimentati dai social.

Il Decreto prevede, inoltre, sanzioni amministrative a carico dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale quando un minore partecipa a determinati reati: da 500 a 1.000 euro, con importi maggiori in caso di reiterazione, salvo prova dell’impossibilità di impedire il fatto. Sono previste anche procedure per il risarcimento dei danni.

Il fermo preventivo e il divieto di radunarsi

Il Decreto estende l’accompagnamento e il trattenimento preventivo negli uffici di Polizia, per un massimo di 12 ore, anche a specifiche operazioni svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. Occorrono elementi concreti che giustifichino il fondato motivo di ritenere che una persona possa mettere in pericolo la sicurezza. La misura può riguardare anche i minorenni, ferme le garanzie previste dall’ordinamento.

Cambia, inoltre, la disciplina dell’avviso orale del Questore: nei casi stabiliti dalla legge può essere accompagnato dal divieto di radunarsi con determinate persone, in luoghi individuati e per una durata non superiore a un anno. La misura può interessare anche chi ha compiuto 14 anni, purché ricorrano i presupposti richiesti, tra cui specifici precedenti o provvedimenti di prevenzione e comportamenti intimidatori o violenti commessi in gruppo.

Sono strumenti incisivi, che pongono una questione essenziale: la prevenzione è efficace quando si fonda su elementi verificabili e controlli rigorosi, non quando si trasforma in una limitazione arbitraria della libertà personale o di movimento.

Il primo caso: Youssef Siher

Il 24 ottobre è stato fermato, su disposizione della Procura di Milano, Youssef Siher, ricercatore trentenne indicato dagli inquirenti come figura legata al Movimento 17 ottobre, legato agli scontri milanesi. Tra le ipotesi contestate figurano l’istigazione a delinquere, la finalità terroristica e il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Si tratta della prima applicazione mediatica segnalata della nuova fattispecie, non di una responsabilità definitivamente accertata: le accuse dovranno essere esaminate nelle sedi giudiziarie competenti.

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha spiegato che il nuovo reato risponde a condotte che, a suo giudizio, non trovavano una disciplina sufficientemente specifica nelle fattispecie esistenti, soprattutto quando la violenza viene promossa attraverso i social. Ha anche precisato che abbassare ulteriormente l’età dell’imputabilità non è, al momento, all’ordine del giorno. Il Ministro ha sostenuto la necessità di affiancare alla prevenzione strumenti repressivi più efficaci, richiamando anche la difficoltà di gestire il fenomeno della violenza minorile e la pressione sugli istituti penitenziari per giovani. La questione, dunque, non si esaurisce nell’introduzione di nuove fattispecie di reato.

Baby gang e maranza: oltre le etichette

Le espressioni «baby gang» e «maranza» sono entrate nel linguaggio quotidiano per descrivere gruppi di adolescenti associati a comportamenti aggressivi o intimidatori. Ma sono etichette giornalistiche e sociali, non categorie giuridiche: non identificano automaticamente un’organizzazione criminale né dimostrano la responsabilità di chi viene così descritto.

Il Decreto Sicurezza rafforza gli strumenti dello Stato, ma la sua efficacia concreta dipenderà dall’applicazione delle norme e dal rispetto delle garanzie. La sicurezza pubblica e la libertà di manifestare sono diritti fondamentali dei cittadini, tutelati dalla Costituzione, non sono principi alternativi: il compito delle istituzioni è proteggere entrambi, distinguendo la protesta pacifica dalla violenza penalmente rilevante.

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