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Giustizia

Carmen Giuffrida “Oltre i falsi timori: perché la riforma della magistratura è necessaria”

di Anna Tortora -


La giudice Carmen Giuffrida analizza i punti cardine della riforma della giustizia, dalla separazione delle carriere all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. Con una critica netta alle posizioni dell’ANM, la magistrata spiega perché queste modifiche non rappresentino un “attacco” alla Costituzione, ma la necessaria evoluzione per garantire la terzietà del giudice e la piena attuazione dei principi democratici.

Giudice, come valuta l’inserimento del principio della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri nell’articolo 102? Quali implicazioni sistematiche prevede per l’ordinamento giudiziario nel suo complesso?

La separazione delle carriere costituisce il corollario del principio del giusto processo sancito dall’art. 111 della Costituzione che, per un verso, prevede un giudice non solo imparziale ma anche terzo e, per altro verso, prevede che le parti siano poste in posizione di parità. In tale ottica il riferimento alle due distinte carriere nell’articolo 102 non altera in alcun modo il contenuto dello stesso articolo ante riforma in quanto si limita a far riferimento alle due distinte carriere, coordinandosi in tal modo con l’art. 104 in una visione sistematica del diritto.

L’istituzione di una Corte disciplinare autonoma e la ridefinizione delle competenze del CSM rappresentano un cambiamento nella governance interna della magistratura. Quali effetti prevede sull’equilibrio tra autonomia dei magistrati e responsabilità disciplinare?

Separare l’organo che si occupa delle carriere dei magistrati (il CSM) dall’organo che si occupa dei procedimenti disciplinari nei loro confronti (l’Alta Corte) non solo è opportuno ma addirittura necessario. Lei non vede un controsenso nel fatto che, un giorno, il CSM in seduta plenaria effettui una valutazione di professionalità positiva di un collega o lo designi per un posto direttivo e, il giorno successivo, la sezione disciplinare del CSM possa trovarsi a decidere di un procedimento disciplinare nei suoi confronti?
Inoltre, la permanenza dell’art 107 induce a pensare che il CSM possa conservare il potere disciplinare in via amministrativa e che pertanto l’Alta Corte possa essere il giudice che controllerà la sanzione emessa dal Csm e non quella che lo emetterà direttamente

Alcuni osservatori ritengono che l’ANM abbia esercitato un’influenza eccessiva sul dibattito pubblico, accentuando timori sull’indipendenza dei magistrati. Come valuta il ruolo dell’associazione alla luce delle modifiche consequenziali agli articoli 87 e 107?

Biasimo profondamente la decisione del CSM di intervenire nella campagna referendaria nonché di averlo fatto attraverso l’istituzione di un comitato del NO. Trovo scandalosa l’organizzazione di vari eventi per raccogliere fondi. E, infine, disapprovo con forza l’aver approfittato dell’immagine della magistratura e della fiducia che l’italiano medio vi ripone per disseminare terrore, prospettando pericoli immaginari.
Tale condotta ha costretto magistrati come me, sino ad ora silenziosi, a scendere in campo per lanciare un messaggio alternativo rispetto a quello della magistratura associata al fine di sfatare i falsi timori ingenerati dalla ANM e, soprattutto, dai suoi testimonial superstar.

Per quanto concerne gli articoli da lei citati, al pari della mia risposta alla prima domanda, evidenzio che si limitano entrambi a far riferimento alle due carriere (requirente e inquirente). In particolare, l’art. 87 si limita ad aggiungere che il Presidente della Repubblica presiede anche il CSM dei magistrati requirenti, oltre a quello dei magistrati inquirenti. L’art. 107, nel confermare l’inamovibilità dei magistrati se non a seguito di decisione del CSM, inserisce la parola “rispettivo” riferendosi a due CSM.

Questa formulazione unitaria non è forse l’unico modo per restituire all’elettore la coerenza sistemica della riforma, superando i tecnicismi dei singoli articoli?

Assolutamente sì, come d’altronde ho già spiegato in risposta alle precedenti domande.
I sostenitori del NO partecipano ai convegni sventolando la Costituzione che – a dir loro – sarebbe stata quasi stuprata perché modificata in “ben sette articoli”.
In verità, le modifiche sostanziali riguardano solo gli articoli 104 e 105, i quali introducono la separazione delle carriere, prevedono il sorteggio dei consiglieri del CSM e istituiscono l’Alta Corte per i procedimenti disciplinari.
In una visione sistemica, le altre norme (art 87, 102, 106, 107 e 110) sono state lievissimamente modificate al solo scopo di coordinarle con l’articolo 104 che introduce la separazione delle carriere.
Quindi, questa riforma, lungi dal costituire un attacco alla Costituzione, non fa altro che attuare i principi democratici del giusto processo, già enunciati nello stesso testo ma non ancora pienamente realizzati.

Colgo infine l’occasione per rammentare che, dalla sua entrata in vigore nel 1948, la Costituzione italiana ha subito ben quarantasei modifiche mediante riforme significative che hanno influenzato la struttura politica e istituzionale del Paese. Nessuno, però, ha mai gridato allo scandalo, sventolandola teatralmente e richiamando in vita i nostri padri costituenti i quali, peraltro, visto lo scempio fatto sino ad oggi della Costituzione, credo proprio che al referendum voterebbero SI’.

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