L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse



Sicurezza

Il Questore e il limite civile del potere

di Giuseppe Tiani -


Le cronache delle baby gang, delle aggressioni in stazioni e piazze e dei gruppi giovanili violenti, anche di matrice identitaria, segnalano che la sicurezza pubblica e urbana non si garantisce solo con la repressione penale. Dietro molti episodi non vi è solo disagio, ma emulazione digitale, controllo informale del territorio, armi improprie, microcriminalità predatoria e, nei casi più gravi, commistioni con economie illegali. È in questo quadro che torna centrale il tema delle misure di prevenzione e, con esso, il valore del potere del Questore. Mentre riaffiora il dibattito per estendere ai vertici delle Forze di polizia militari il potere di proposta o di adozione di misure personali e patrimoniali, la questione non è l’equilibrio tra i Corpi, riguarda l’architettura democratica della pubblica sicurezza, la cui natura è civile.

Le misure di prevenzione incidono su libertà personali, circolazione, patrimoni, relazioni economiche e contesti sociali. Proprio per questo l’ordinamento le affida al Questore non in qualità di massimo dirigente provinciale della Polizia di Stato, ma in quanto Autorità di pubblica sicurezza. È la funzione civile a fondare, nel perimetro della legalità costituzionale, il potere pubblico di cui il Questore dispone, non il grado, non l’uniforme, non l’appartenenza a una Forza di polizia. La distinzione è secondaria. Le Forze di polizia ad ordinamento militare svolgono funzioni importanti, indagini, controllo del territorio, acquisizione informativa, contrasto alla criminalità. Le loro risultanze concorrono alla strategia di prevenzione. Tuttavia, la sintesi finale deve restare in capo all’Autorità che l’ordinamento individua come garante dell’equilibrio tra efficacia dell’azione pubblica e tutela dei diritti. La questione non è difendere una prerogativa della Polizia di Stato che esprime l’Autorità di PS, ma difendere una funzione civile dello Stato.

Le misure di prevenzione non sono un supplemento amministrativo dell’indagine penale. Sono strumenti autonomi delle attività di polizia, collocati in uno spazio anticipato rispetto alla repressione del reato. Servono a contenere la pericolosità sociale, interrompere l’escalation di condotte violente o predatorie, proteggere le vittime e restituire vivibilità agli spazi pubblici. In questo quadro si collocano avviso orale, foglio di via, ammonimenti per stalking, violenza domestica e cyberbullismo, Daspo, Dacur e proposte patrimoniali previste dal Codice antimafia.

Sono strumenti diversi, ma uniti da una stessa logica, intervenire prima che la pericolosità diventi danno irreversibile. Una logica che richiede competenza, prudenza, motivazione rigorosa, conoscenza del territorio e lettura sociale dei fenomeni. Il confronto pubblico e istituzionale sulle misure di prevenzione, anche alla luce delle più recenti iniziative di approfondimento promosse nell’ambito della Direzione Centrale Anticrimine, conferma che la materia è strategica.

Le nuove Linee guida indicano una direzione chiara, rendere omogenea l’applicazione degli istituti, rafforzare la qualità delle motivazioni, assicurare il rispetto delle garanzie e tenere insieme aggiornamento giurisprudenziale e formazione degli operatori di polizia. Lo stesso vale per le misure patrimoniali. Da tempo la criminalità organizzata entra nelle fragilità economiche, intercetta imprese in difficoltà, reimpiega liquidità illecita, sfrutta lavoro nero, credito, società interposte, nuovi mercati e tecnologie. La prevenzione patrimoniale non è materia accessoria, ma difesa dell’ordine pubblico economico, un presidio di grande valore per la democrazia liberale.

Un quadro da cui nasce l’esigenza di implementare e non frammentare la strategia delle misure di prevenzione. La risposta non può essere moltiplicare i titolari del potere, ma rafforzare gli strumenti dell’Autorità civile che ne ha la responsabilità, uffici più solidi, personale formato, competenze giuridiche, economico-finanziarie e informatiche, interoperabilità delle banche dati, analisi patrimoniale evoluta. Una prospettiva in cui si inseriscono le innovazioni tecnologiche, come i sistemi di business intelligence e data fusion dedicati alle indagini patrimoniali.

L’incrocio delle informazioni rende più efficace l’attività di prevenzione. Ma la tecnologia deve restare dentro un circuito di responsabilità chiaro. L’algoritmo può aiutare a leggere i dati, ma non sostituisce l’analisi dell’Autorità pubblica che assume la decisione e ne risponde. Per questo la funzione del Questore deve restare il perno civile del sistema, e non una competenza da frammentare, ma una responsabilità da rafforzare. Non per chiudere il sistema, ma per tenerlo ordinato, evitando di scivolare verso modelli non coerenti con la natura civile dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Non per limitare il contributo delle altre Forze di polizia, ma per tenerlo ancorato a una responsabilità civile, visibile, trasparente e democratica. Leggere Montesquieu ci ricorda che “perché non si possa abusare del potere, occorre che il potere arresti il potere”. In democrazia la sicurezza è forte quando non confonde l’attività investigativa con il governo della pubblica sicurezza e quando previene senza abusare. Valorizzare il ruolo del Questore significa difendere questo equilibrio, decisione e garanzia, tecnologia e responsabilità, prevenzione e libertà. In questo, la sicurezza si conferma funzione democratica della Repubblica, e non come il potere di un Corpo di Polizia.


Torna alle notizie in home