17 Giugno, il prezzo dell’innocenza: la lezione di Enzo Tortora contro la gogna cautelare
Enzo Tortora e il 17 giugno: perché la Giornata per le vittime degli errori giudiziari difende l'imputato libero. La presa di posizione dell'Avv. De Gregorio
L’approvazione alla Camera dei Deputati della Proposta di Legge che intesta al 17 giugno, anniversario dell’arresto di Enzo Tortora nel 1983, la Giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari ha riaperto una frattura strutturale del nostro ordinamento: il confine tra il rigore formale delle categorie codicistiche e la tutela sostanziale della libertà individuale.
Sul tema si inserisce l’intervento dell’Avv. Giuseppe De Gregorio, che disseziona il provvedimento sul piano dogmatico e politico-processuale, evidenziando il divario tra il modello accusatorio disegnato dal legislatore del 1989 e la prassi giudiziaria concreta.
La dichiarazione dell’Avv. Giuseppe De Gregorio
“L’Italia è il Paese in cui continuamente si dedica una Giornata ad un Evento storico di rilievo, o ad una persona storicamente riconosciuta, pertanto siamo abituati all’idea che il nostro Parlamento ne dedichi simbolicamente un giorno. Questo è accaduto pochi giorni fa, quando la Camera dei Deputati ha deciso con i voti della Maggioranza di intestare il 17 Giugno alle vittime di errori giudiziari. La data non è casuale, ma è scelta in quanto coincidente alla carcerazione di Enzo Tortora.
Non solo alcuni partiti, facilmente individuabili, ma anche personalità del mondo della cultura, ma anche e soprattutto addetti ai lavori hanno voluto porre l’accento sulla etimologia dell’espressione “errore giudiziario”, ritenendo che quello di Tortora non fosse da considerarsi tale, in quanto, benché privato della libertà e condannato in Primo Grado, venne assolto nel Giudizio di Appello, e confermato nel giudizio definitivo innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Tecnicamente la vicenda di Tortora non può essere annoverata codicisticamente nella categoria di “errore giudiziario”, ma la Proposta di Legge ha voluto che non cadesse nell’oblio la carcerazione inutile di un soggetto incolpevole. Il nostro Codice di Procedura Penale prevede dal 1989 un Processo per l’imputato libero e, soltanto eccezionalmente, limitato nella libertà attraverso le diverse misure cautelari e/o coercitive. Il legislatore del 1989 aveva programmato l’espiazione della pena soltanto al momento della definitività della sentenza di condanna, così come dovrebbe essere, e non anticipare gli effetti limitativi della libertà al momento del solo sospetto, definito “indizio”, spesso assolutamente inconsistente.
La Camera dei Deputati attraverso il Progetto di Legge ha voluto ribadire che il nostro processo è un processo per l’imputato libero per evitare che possano esserci dei rigurgiti di eventi e facts che hanno caratterizzato la fine del secolo scorso, quando la famosa inchiesta che ebbe a riguardare la politica legata all’imprenditoria ha speculato fortemente sul terrore della limitazione della libertà per acquisire dati investigativi non sempre ritenuti reali all’esito di dibattimenti durati anni, non realtà che non hanno trasformato il sospetto in prova, tanto da produrre l’assoluzione e la libertà completa dell’imputato. È questo l’obiettivo del nostro legislatore, ma contemporaneamente eravamo sicuri che un certo giustizialismo non avrebbe ceduto il passo neanche di fronte ad un fatto storico accertato. Ci auspichiamo che i Senatori di una certa parte politica non duplichino i colleghi della Camera.”
Il nodo del dibattito: la distinzione tra tecnica processuale e sostanza garantista
L’intervento dell’Avv. De Gregorio affronta direttamente il contrasto formale tra la nozione codicistica di errore giudiziario (art. 629 c.p.p.), che richiede una sentenza di condanna passata in giudicato e poi revocata in revisione, e quella di ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), entro cui si colloca la vicenda di Enzo Tortora. Il punto centrale dell’argomentazione mostra come il legislatore abbia scientemente superato il nominalismo dogmatico: per chi subisce la privazione della libertà e la gogna mediatica da innocente, la distinzione tra fase cautelare e condanna definitiva sfuma di fronte alla gravità del danno subito.
Il nucleo della riflessione investe la patologia della custodia cautelare nella prassi giudiziaria italiana. Il codice di procedura penale del 1989 ha strutturato il processo attorno al principio dell’imputato libero, riducendo la carcerazione preventiva a estrema ratio. Tuttavia, l’uso distorto delle misure coercitive le ha convertite in strumenti di pressione investigativa o in pene anticipate, determinando un’equiparazione indebita tra il semplice quadro indiziario e la prova formata nel contraddittorio, in aperto contrasto con la presunzione di non colpevolezza sancita dall’articolo 27 della Costituzione.
L’auspicio finale rivolto al Senato sposta il discorso sulla cultura della giustizia. L’istituzione della Giornata del 17 giugno non viene intesa come un atto celebrativo, ma come un richiamo normativo continuo contro le derive giustizialiste ed emergenziali, affinché le garanzie difensive e la tutela della persona restino il perno del giusto processo.
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