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Politica

L’ermeneutica del Trojan: perché il caso Delmastro difende la Repubblica (e non il singolo)

di Anna Tortora -


l dibattito che ruota attorno al caso di Andrea Delmastro e alla decisione della Camera di negare l’acquisizione delle sue conversazioni telematiche rappresenta l’ennesimo capitolo di uno scontro sospeso nell’intersezione critica tra garanzie costituzionali, invadenza giudiziaria e gogna mediatica.
Per comprendere la ratio di una pronuncia che può apparire all’opinione pubblica come un ingiustificato “privilegio di casta”, occorre spogliare la vicenda dagli umori del tifo politico e rileggere la struttura del nostro ordinamento giuridico.

Il presidio costituzionale: l’articolo 68 come scudo della funzione

La pietra angolare dell’intera architettura rimane l’articolo 68 della Costituzione italiana. La norma, pensata dai Costituenti all’indomani dell’esperienza autoritaria per blindare l’indipendenza del Parlamento da possibili ingerenze dell’esecutivo o della magistratura, stabilisce che qualsiasi perquisizione, sequestro o intercettazione ai danni di un membro delle Camere richieda l’autorizzazione preventiva dell’Assemblea di appartenenza.

Si parla a tutti gli effetti di una prerogativa d’organo: la misura mira a proteggere l’istituzione rappresentativa nel suo complesso, lasciando la responsabilità penale del singolo parlamentare al vaglio della legge secondo precise garanzie. L’acquisizione indiscriminata dei messaggi di un deputato — pur scambiati con soggetti terzi indagati — spalancherebbe le porte a una sorveglianza pervasiva, trasformando l’azione penale in uno strumento d’indagine speculativa sull’attività e sulle relazioni politiche.

La dottrina delle fishing expeditions e il principio di proporzionalità

L’indirizzo emerso dalla Giunta per le Autorizzazioni della Camera e confermato dal voto dell’Aula poggia su un vizio d’origine riscontrato nella richiesta dei PM: la mancanza di una delimitazione rigorosa e la sproporzione dell’atto istruttorio. In termini tecnico-giuridici, si configura il rischio della cosiddetta “fishing expedition” (o pesca a strascico).

Raccogliere il contenuto integrale del dispositivo mobile di un politico per andare a caccia di notizie di reato non meglio definite vìola apertamente il principio costituzionale di proporzionalità. Senza una dimostrazione puntuale dell’indispensabilità di quella specifica chat ai fini dell’accertamento del reato contestato, l’intrusione giudiziaria cessa di essere atto d’indagine legittimo per diventare controllo politico formale.

L’uso mediatico delle intercettazioni: dallo stato di diritto allo “svuotamento dei telefoni”

Oltre alla dimensione prettamente dogmatica, la vicenda solleva una riflessione socio-giuridica sull’uso mediatico degli strumenti di ricerca della prova. La prassi invalsa nel dibattito pubblico tende oggi a pretendere lo “svuotamento dei telefoni” dei soggetti istituzionali a prescindere dal loro effettivo valore probatorio.

In questa dinamica, l’ordinamento giudiziario viene piegato alla logica della gogna mediatica: l’acquisizione di messaggi privati, spesso irrilevanti per l’ipotesi di reato ma utili per il gossip o la delegittimazione dell’avversario, finisce per alimentare un processo celebrato sui giornali anziché nelle aule di tribunale. Il no della Camera, dunque, intende spezzare la catena di trasmissione che trasforma la riservatezza delle comunicazioni in carburante per la gazzetta.

Istituti come l’autorizzazione a procedere e le guarentigie parlamentari mantengono la propria validità sistemica solo se difesi al di fuori della dialettica di parte: non sono concessioni personali né scappatoie legali, ma l’unico argine costituzionale a tutela della separazione dei poteri e dell’indipendenza della Repubblica.

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