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Cronaca

Escort non dichiara 200mila euro: codice Ateco per inquadrarne l’attività

di Lino Sasso -


Oltre 200mila euro di redditi non dichiarati, nessuna partita IVA e zero versamenti al fisco. È quanto hanno ricostruito i finanzieri del Gruppo di Massa Carrara al termine di un’attività info-investigativa nei confronti di una escort che per anni ha esercitato l’attività senza dichiarare compensi ma alla quale è stato poi assegnato un codice ATECO. L’indagine si inserisce in un contesto normativo profondamente cambiato nel 2025, con l’aggiornamento della classificazione ATECO 2025, che ha introdotto un esplicito riconoscimento fiscale per attività come i “Servizi di incontro ed eventi simili”, le attività di accompagnatori e accompagnatrici (escort) e l’organizzazione di servizi sessuali. Un passaggio che ha consentito di superare la “zona grigia” in cui queste prestazioni erano rimaste sotto il profilo tributario.

Partita IVA attribuita d’ufficio

Proprio grazie al nuovo inquadramento ATECO, condiviso con la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Massa Carrara, la Guardia di Finanza ha richiesto l’attribuzione d’ufficio della partita IVA alla professionista, assoggettando così a tassazione un’attività che produce reddito a tutti gli effetti, indipendentemente da valutazioni di carattere morale. Secondo quanto accertato, la donna traeva il proprio sostentamento esclusivamente dall’attività di escort, pubblicizzata anche tramite piattaforme online specializzate. I compensi per singola prestazione si aggiravano mediamente intorno ai 200 euro. L’attività investigativa si è basata sull’analisi incrociata dei dati bancari, dei movimenti di denaro e dei flussi di spesa, risultati incompatibili con i redditi ufficialmente dichiarati. Attraverso questi riscontri, i finanzieri sono riusciti a stimare introiti superiori a 200mila euro in un arco temporale limitato. Il volume d’affari ricostruito comporterà ora il versamento di oltre 100mila euro tra IVA e IRPEF.

La pronuncia della Cassazione

L’azione ispettiva si fonda su un principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 1285 del 21 gennaio 2026): l’esercizio abituale e professionale della prostituzione costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini fiscali, soggetta agli obblighi dichiarativi e impositivi previsti dalla normativa vigente. Il riferimento normativo è l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di IVA, oltre alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-268/99), che già in passato aveva riconosciuto la rilevanza fiscale dell’attività quando esercitata in modo autonomo e abituale.

Escort e fisco: cosa cambia con il codice ATECO 2025

Con l’introduzione dei nuovi codici ATECO, anche la prostituzione, quando svolta in forma abituale e professionale, entra formalmente nel perimetro della tassazione ordinaria. Ciò significa obbligo di apertura della partita IVA, fatturazione delle prestazioni e versamento delle imposte dovute. Il caso di Massa Carrara rappresenta uno dei primi interventi applicativi del nuovo quadro normativo. Un segnale chiaro: per il fisco non conta la natura dell’attività, ma la sua capacità di generare reddito. E i controlli, anche nel mondo digitale, sono destinati a intensificarsi.


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