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Nasce il Melonellum, cosa prevede la nuova legge elettorale

Guida completa a regole, premio, preferenze e voto fuorisede

di Giorgio Brescia -


L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la nuova legge elettorale, nota come “Stabilicum” o “Melonellum”, con il voto finale in terza lettura a Montecitorio.

Legge elettorale, l’ok definitivo

Il provvedimento, blindato dall’esecutivo con tre voti di fiducia e approvato senza modifiche rispetto al testo trasmesso dal Senato, archivia ufficialmente il “Rosatellum” per la consultazione delle prossime elezioni politiche.

Ecco l’illustrazione integrale ed esaustiva di tutti i contenuti e dettagli tecnici definiti dalla nuova normativa.

Proporzionale e premio di maggioranza: funzionamento e soglie di attribuzione

La nuova legge introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza (definito anche di governabilità). Assegna 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto massimo complessivo di 220 deputati e 113 senatori.

La soglia di attribuzione. Il premio viene attribuito alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei consensi sul piano nazionale.

Il proporzionale puro in caso di mancato raggiungimento.Qualora nessuna coalizione riesca a raggiungere la soglia del 42%, anche soltanto in uno dei due rami del Parlamento, l’assegnazione dei seggi avverrà tramite un sistema proporzionale puro.

Regioni a statuto speciale. Restano confermate le discipline speciali destinate a Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, con una specifica ridefinizione dei collegi della Provincia di Bolzano.

Cancellazione del ballottaggio.Rispetto al testo originario, sottoscritto alla Camera da tutti i partiti della coalizione di centrodestra, è stato eliminato il meccanismo del ballottaggio.

Preferenze, capilista bloccati e soglie di sbarramento

La legge dispone la totale soppressione dei collegi uninominali.

Preferenze e capilista al Senato. Al Senato vengono introdotte le preferenze con capilista bloccati.

Gli elettori potranno esprimere fino a tre crocette con il vincolo dell’alternanza di genere, selezionabili all’interno di una lista di sei candidati a partire dalla seconda posizione in poi.

Listini circoscrizionali e capilista. Il premio di maggioranza è suddiviso in listini circoscrizionali; la norma prevede che i candidati inseriti nel “listone” per il premio debbano essere obbligatoriamente candidati anche in qualità di capilista.

Soglie di sbarramento. Lo sbarramento nazionale resta fissato al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole o coalizzate.

Clausola di ripescaggio. È previsto il ripescaggio, per ciascuna coalizione di liste, della prima lista coalizzata che sia risultata al di sotto della soglia del 3%.

Raccolta firme e disciplina per partiti nuovi ed esistenti

Durante l’esame a Palazzo Madama era stata cancellata la norma cosiddetta “anti-cespugli” o anti-frammentazione. Di conseguenza, i voti espressi a favore delle liste collegate che non superano la soglia del 3% concorreranno alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione.

Definiti i requisiti per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste.

Nuovi partiti. Per le forze politiche di nuova formazione che non dispongono di alcun gruppo o componente all’interno del Parlamento, il numero di firme richieste sale da 1.500 a 6.000 sottoscrizioni per ogni collegio, per un totale nazionale pari a 450.000 firme.

Partiti con rappresentanza parlamentare parziale. I partiti che dispongono di un gruppo o di una componente parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali devono raccogliere 1.500 firme per collegio.

Esenzione totale. Sono esonerati dalla raccolta firme tutti i partiti che risultino avere un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere alla data del 31 dicembre 2025.

Ipotesi di voto anticipato. Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, il numero di firme richieste per la presentazione delle liste viene dimezzato.

Riforma della Circoscrizione Estero e agevolazioni sulle candidature

Il provvedimento ridefinisce la mappa della Circoscrizione Estero, riducendo la suddivisione geografica rispetto al quadro precedente.

Quadro precedente. Alla Camera e al Senato l’estero era diviso in quattro circoscrizioni: Europa (inclusi i territori asiatici di Russia e Turchia), America meridionale, America settentrionale e centrale, e Africa-Asia-Oceania-Antartide.

Nuova ripartizione alla Camera. Le circoscrizioni scendono a due: 1) Europa (compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia) e 2) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Nuova ripartizione al Senato. Viene istituita un’unica circoscrizione Estero per tutto il territorio mondiale, definita dalle forze di opposizione come “Circoscrizione mondo”.

Agevolazioni firme all’estero. Vengono introdotte semplificazioni sulle sottoscrizioni per le candidature estere. Sono esonerati dalla raccolta delle 500 firme per ciascuna ripartizione i partiti costituiti in gruppo parlamentare (anche in una sola Camera) nella legislatura in corso al momento dei comizi, nonché i partiti e gruppi politici che alle ultime elezioni abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere con proprio contrassegno.

Obbligo di indicazione del candidato premier

La legge inserisce l’obbligo formale per le liste o coalizioni di indicare nel proprio programma elettorale il nome del candidato da proporre al Capo dello Stato per la presidenza del Consiglio.

Sanzione per inadempienza. La mancata indicazione comporta l’inammissibilità della lista o coalizione alla corsa elettorale.

Prerogative del Colle e scheda. L’indicazione deve avvenire nel rispetto delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica. Il nome del candidato premier non compare sulla scheda elettorale.

Rilievi delle opposizioni. Le forze di opposizione hanno contestato la disposizione giudicandola “incostituzionale” e definendola un “premierato camuffato”.

Voto fuorisede ed estensione ai caregiver familiari

Viene introdotta la disciplina organica per consentire l’esercizio del voto fuorisede nel Comune di temporaneo domicilio.

Requisiti temporali. È necessario essere temporaneamente domiciliati fuori dal proprio Comune da almeno 9 mesi, termine che viene ridotto a 3 mesi per chi si trova fuori sede per motivi legati a cure mediche.

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Modalità di iscrizione. Gli elettori devono presentare richiesta di iscrizione in un registro ad hoc entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti e ad almeno 45 giorni dalla data fissata per le consultazioni elettorali.

Estensione ai caregiver. Durante il passaggio del testo al Senato, il diritto al voto fuorisede è stato esteso ai caregiver familiari che prestano assistenza o cura a persone bisognose in una Regione diversa da quella di propria iscrizione elettorale.


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