La svolta sull’imputabilità dei minori
Ad oggi la capacità del minore doveva essere positivamente verificata, caso per caso, dal giudice, sulla base di un accertamento specifico sulla sua maturità psicologica. Con la riforma cambierà
Il governo ha inteso opportunamente cambiare le regole di imputabilità dei minorenni con un Disegno di legge proposto congiuntamente da Giorgia Meloni e dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio nel Consiglio dei Ministri del 23 luglio. Per chi ha tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere non dovrà più essere accertata ipotesi per ipotesi, bensì sarà presunta fino a prova contraria.
Ferma la soglia dei 14 anni e la diminuzione di pena, cambia radicalmente l’onere della prova. Il provvedimento interviene sull’articolo 98 del codice penale introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto 14 anni ma non ancora 18.
Finora la capacità del minore doveva essere positivamente verificata, caso per caso, dal giudice, sulla base di un accertamento specifico sulla sua maturità psicologica.
Con la riforma, invece, quella capacità si presume, e sarà eventualmente la difesa a dover dimostrare il contrario nel corso del procedimento. Il testo precisa, comunque, che resta possibile escludere l’imputabilità qualora emerga, sulla base degli elementi raccolti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
Non cambia inoltre la soglia minima di punibilità, fissata a 14 anni, né la diminuzione di pena prevista per i minori riconosciuti imputabili, che resta confermata. Il disegno di legge interviene inevitabilmente anche sull’articolo 9 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che disciplina gli accertamenti sulla personalità del minore durante il processo penale minorile.
Imputabilità minori: la nuova formulazione
La nuova formulazione prevede che il pubblico ministero e il giudice possano acquisire elementi specificamente finalizzati anche al giudizio sull’imputabilità del minore, oltre che alla valutazione delle sue condizioni personali, familiari, sociali e ambientali già prevista dalla norma vigente.
La Presidente Meloni ha commentato il provvedimento con una frase che è la miglior sintesi politica della riforma: “chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne”.
Le opposizioni sono insorte. Il Ministro della Giustizia Nordio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato che l’obiettivo del testo è facilitare le indagini essendo il tassello finale di una serie di interventi sulla delinquenza minorile avviati con il decreto Caivano.
In rete alcuni hanno già ribattezzato il testo “d.d.l. anti-maranza” collegandolo al dibattito pubblico sulle baby gang. Il testo, approvato in Consiglio dei Ministri, dovrà ora essere trasmesso alle Camere per l’avvio dell’iter parlamentare: il disegno di legge non è quindi immediatamente operativo.
Il decreto Caivano
Per quanto riguarda il decreto Caivano, molto discussa è la modifica della Messa alla prova minorile, c.d. MAP, sulla quale è intervenuta la Corte Costituzionale.
A mente del decreto, non è consentita la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne quando si procede per violenza sessuale aggravata (ovvero per omicidio o rapina, sempre in forme aggravate) e la Corte ha ritenuto non censurabile, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, la scelta del legislatore di escludere la messa alla prova del minore per i delitti di violenza sessuale, «reati certamente gravi, spesso commessi da minori in danno di minori».
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