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Giustizia

Il paradosso di Grinzane Cavour: se la legge dimentica la paura delle vittime

La condanna di Mario Roggero svela il limite di una legge senza empatia. Fino a dove può spingersi la legittima difesa quando a sparare è solo la paura?

di Anna Tortora -


Davanti al dolore e alla disperazione che accompagnano una vita spezzata, sia quella di una vittima sia quella di un assalitore, le formule giuridiche astratte perdono ogni senso. La recente pronuncia della Cassazione sul dramma di Mario Roggero ci costringe a guardare in faccia la realtà senza filtri, evidenziando lo strappo doloroso che separa il comune sentimento di giustizia dalla fredda logica dei codici.

Gli eventi di Grinzane Cavour sfuggono a una lettura semplicistica in bianco e nero. Troviamo da una parte l’angoscia di un negoziante segnato nell’anima da precedenti e brutali rapine, un trauma continuo che altera la mente e distorce la percezione del pericolo. Dall’altra parte, però, si staglia la sequenza oggettiva delle azioni che ha segnato la condanna del gioielliere, fondata su tre pilastri insuperabili per la magistratura.

I tre pilastri della condanna di Roggero

Il primo ostacolo è di natura temporale, dato che gli spari mortali sono avvenuti all’esterno, sulla strada, mentre i malviventi erano ormai in fuga verso la propria vettura, sancendo così la fine dell’aggressione nei locali commerciali. Si aggiunge poi l’assenza di una reale minaccia di morte per l’uomo o per i suoi familiari al momento degli spari, privando l’azione della necessaria proporzionalità richiesta dalle norme. Pesa infine la contestazione sul porto d’armi, poiché la pistola, pur detenuta regolarmente in negozio, è stata utilizzata fuori dalle mura dell’attività, aggravando la posizione processuale dell’imputato.

Perché la legittima difesa non poteva reggere

Pretendere il riconoscimento della legittima difesa con le leggi attuali è impossibile. A livello accademico si potrebbe anche discutere di una riforma del Codice Penale per tutelare chi agisce sotto forte shock emotivo pure a minaccia terminata, ma l’ordinamento deve sempre bilanciare i valori in gioco. Proteggere i beni materiali o vendicare un torto subito escludono il ricorso all’autodifesa armata tardiva, un principio fermo persino nei sistemi legali esteri tradizionalmente più permissivi.

La magistratura ha comunque cercato di applicare le regole con la massima indulgenza possibile, riducendo la pena iniziale a 14 anni e 9 mesi attraverso un ampio riconoscimento delle attenuanti. Si tratta del minimo edittale per un duplice omicidio, specchio di una giuria che ha compreso il tormento interiore dell’uomo, pur dovendo riaffermare l’inviolabilità del monopolio statale della forza.

Il nodo irrisolto del riscatto normativo

Resta aperto il nodo politico e strutturale di un sistema che lascia le vittime in un limbo di solitudine legislativa. Un tema lucidamente sintetizzato dalle parole di Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica:

“Tecnicamente, a normativa vigente, la condanna del gioielliere non fa una piega. Il problema sta nel regime normativo vigente che non contempla un diritto di reazione,svincolato da qualsivoglia proporzionalità, della vittima anche in presenza della fuga dell’aggressore. Sarebbe compito del legislatore introdurlo. Allo stesso modo della inesistenza di un diritto al risarcimento di chi abbia riportato lesioni o sia morto a causa o in occasione della perpetrazione di un reato.”

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