Sicurezza: norme anti maranza e fermo anche per i minori
Per garantire la sicurezza urbana il questore potrà disporre il divieto di riunione e associazione
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il disegno di legge sulla sicurezza che punta a contrastare il disagio giovanile, a potenziare le azioni contro i maranza, anche minori e a tutelare le forze di polizia. Il testo integra le misure già varate nel febbraio scorso. E introduce novità sostanziali che spaziano dalle misure contro le bande di strada fino a importanti modifiche del codice civile e penale.
Sicurezza, le misure anti maranza e la stretta sulle bande giovanili
Il provvedimento interviene con decisione sul fenomeno delle bande giovanili e sulla sicurezza urbana attraverso due strumenti principali.
La prima misura di sicurezza, definita norma “anti maranza”, introduce un divieto di aggregazione modificando l’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del codice antimafia.
Inserito il nuovo comma 5-bis. Stabilisce la possibilità che il questore, nell’ambito dell’avviso orale, disponga anche il divieto di riunione e associazione. Una misura per offrire così alle forze dell’ordine uno strumento immediato per arginare vandalismo e degrado nelle aree urbane.
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Il fermo anche per i minori
La seconda misura estende l’applicazione del fermo preventivo anche ai minorenni. Scatta la modifica all’articolo 11-bis del decreto legge 59/1978, recentemente rimodulato dal decreto sicurezza di febbraio 2026. Le forze di polizia potranno applicare il fermo di prevenzione anche ai soggetti di età inferiore ai 18 anni.
La misura scatterà durante servizi specifici in zone ad alto afflusso, come le aree della movida. Ciò, all’atto del fondato motivo di ritenere condotte pericolose per la sicurezza pubblica.
Gli elementi valutabili includono il possesso di oggetti atti a offendere come i coltelli, l’uso di caschi. oppure tutti gli strumenti che impediscono il riconoscimento e le segnalazioni per reati di droga.
Come chiarito dal Viminale, un fermo possibile da parte di tutti gli agenti di pubblica sicurezza, inclusi gli agenti della Polizia locale impiegati in questi servizi.
Le pene più dure per il danneggiamento di gruppo e l’arresto in flagranza
Per contrastare i raid vandalici nei luoghi pubblici, il disegno di legge introduce un’ipotesi aggravata all’interno dell’articolo 635 del codice penale sul danneggiamento.
Sanzionate le azioni di distruzione, dispersione o deterioramento di cose mobili o immobili altrui che vengono commesse da cinque o più persone. La pena prevista sale alla reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, con una multa fino a 15mila euro.
Di conseguenza, introdotta la facoltà di procedere all’arresto in flagranza per i responsabili e esteso a questa nuova fattispecie aggravata anche l’istituto dell’arresto differito.
Stop ai risarcimenti per i rapinatori e le tutele per le forze dell’ordine
Una delle riforme più significative tocca il codice civile e si ispira direttamente a noti fatti di cronaca, come il caso di un gioielliere. Mario Roggero fu condannato per eccesso di legittima difesa e destinatario di una richiesta risarcitoria milionaria da parte dei parenti dei rapinatori uccisi.
Con il nuovo articolo 7 del ddl, escluso il diritto al risarcimento del danno nella contemporaneità di gravi reati. Per esempio, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne, la violenza sessuale di gruppo, il furto in abitazione o con strappo, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione.
Infine, sul fronte della tutela del personale in divisa, il ddl introduce la procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni personali, anche lievi o lievissime, commesse nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle loro funzioni d’istituto.
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