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Economia

Tra diktat del PNRR e rigidità procedurali: il Codice della Crisi d’Impresa sotto accusa

Analisi critica del Codice della Crisi d'Impresa tra attacchi alla collegialità, ritardi procedurali, diktat del PNRR e continue riforme correttive

di Anna Tortora -

Marta Cartabia. ©ANSA


Nato sotto il pressing delle riforme strutturali imposte dal PNRR per ammodernare l’architettura economico-giudiziaria del Paese, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) continua a dividere magistrati e giuristi. Se l’intento originario mirava a velocizzare l’iter procedurale, intercettare precocemente il degrado finanziario e preservare la continuità aziendale, l’impatto applicativo del testo e le sue stratificazioni normative hanno suscitato riserve nell’ambiente giudiziario.

La dura censura di Luigi Bobbio

A muovere un fendente critico nei confronti dell’impianto riformatore è Luigi Bobbio, magistrato ed ex senatore della Repubblica, che esprime una valutazione di radicale rigetto verso l’assetto normativo introdotto sotto il dicastero di Marta Cartabia:
“Solo un legislatore incapace e prono ai diktat del pnrr poteva partorire un mostro come il Codice della crisi di impresa. A prescindere dalla tecnica legislativa folle e schizofrenica, senza capo né coda, priva di sistematicità, involuta e attorcigliata su se stessa, la cosa più pazzesca è costituita dal ruolo egemone assegnato alla collegialità del giudice, una scelta che, lungi dal consentire la velocizzazione delle procedure, si risolve in rallentamenti gravissimi che rischiano di portare alla esponenziale dilatazione dei tempi. Grazie Cartabia, eh…”

L’analisi di Bobbio individua due criticità: l’involuzione formale del testo normativo e la scelta dogmatica di privilegiare il regime di collegialità giudiziale nei passaggi chiave del contenzioso concorsuale.
Il nodo della collegialità: garanzia processuale o fattore di paralisi?

L’accentramento delle decisioni in capo al Tribunale in composizione collegiale nasceva dall’esigenza di assicurare un vaglio nomofilattico e rigoroso su complesse valutazioni economico-finanziarie. Ciononostante, sul piano della prassi fallimentare, il modulo collegiale sconta tempi di fissazione delle udienze, adempimenti decisionali e dinamiche camerali che rischiano di tramutarsi in imbuti operativi.
Nell’economia della crisi aziendale, dove la tempestività costituisce il presupposto primario per la conservazione dell’avviamento, la dilatazione dei tempi istruttori rischia di vanificare la finalità conservativa della norma, trascinando in insolvenza irreversibile complessi aziendali altrimenti risanabili.

Codice della crisi d’impresa: l’ipertrofia normativa e i correttivi sovrapposti

Ad aggravare il quadro contribuisce la natura cangiante e ipertrofica della disciplina. Inserito nell’alveo del D.Lgs. 14/2019 per recepire la direttiva europea Insolvency, il Codice è stato oggetto di reiterati interventi di restyling, culminati nell’adozione del D.Lgs. 83/2022 e del successivo Decreto “Correttivo-ter” (D.Lgs. 136/2024), concepiti nel tentativo di smussare le rigidità di sistema.

Proprio quest’ultimo intervento ha introdotto la possibilità di stipulare accordi di transazione fiscale all’interno della composizione negoziata, oltre a snellire l’accesso informale alle banche dati per gli Organismi di Composizione della Crisi. Nel contempo, la Suprema Corte di Cassazione è dovuta intervenire a più riprese per perimetrare il riparto di competenze tra giudice monocratico e collegio, garantendo la tenuta delle valutazioni d’ammissibilità sui piani di ristrutturazione.

Il dilemma sistemico tra celerità e tutela giurisdizionale

La controversia sul Codice della Crisi d’Impresa sintetizza la frizione tra le istanze efficientiste di matrice eurounitaria — orientate al rispetto di target temporali e parametri quantitativi — e le concrete dinamiche dell’ordinamento giudiziario italiano.

Se la Riforma esprime il merito teorico di aver valorizzato gli strumenti di allerta precoce e le definizioni stragiudiziali, la persistenza di modelli decisionali complessi, unita alla costante mutevolezza del quadro regolatorio, conferma il rischio additato dagli operatori: convertire l’agognata celerità del PNRR in una mera illusione formale.

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