Attualità

Covid, parla la Corte

di Redazione -


di Francesco Carraro

Con ordinanza di rimessione incidentale nr. 118-22 del 12 settembre (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 di Ottobre) la Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha ritenuto non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale delle norme (introdotte nel corso del 2021) concernenti l’introduzione dell’obbligo vaccinale anti-Covid-19. Tali norme sono “sospettate” di illegittimità rispetto ad alcuni articoli fondamentali della Costituzione. Non dovremo attendere molto per conoscere l’esito di questa partita. Infatti, il provvedimento della corte siciliana è solo l’ultimo di una serie. Tutte le analoghe “impugnazioni” saranno discusse, e successivamente decise, il prossimo 30 novembre davanti al Giudice delle Leggi. Comunque vada, si tratterà di una pronuncia storica, se non addirittura epocale. Non foss’altro che per l’enorme carico di pregresse tensioni, di tesissimi dibattiti, di accuse reciproche tra opposte fazioni da cui la medesima sarà stata preceduta. La violazione dell’obbligo vaccinale comporta, come noto e tra l’altro, la sospensione dell’esercizio della professione e del relativo salario. Una misura di gravità inusitata, tale da incidere su un diritto cruciale (il lavoro, appunto) non solo “riconosciuto” dall’articolo 4 della suprema Carta, ma addirittura consacrato, nell’articolo 1, come valore “fondante” della stessa Repubblica Italiana. E tuttavia, la severità del rimedio era “giustificata” – dai promotori, e dai sostenitori, della medesima – con la “preminenza” sul piano logico, oltre che giuridico, del diritto (parimenti inalienabile) alla salute. Si muoveva, cioè, dal presupposto che, in base all’articolo 32 della Costituzione, fosse lecito coartare la volontà dei singoli consociati di fronte al dovere di proteggere i cittadini dal rischio del contagio e delle sue conseguenze potenzialmente letali. Ed è vero che la norma testè citata ammette tale extrema ratio: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Dunque, e per converso, ne discende che, tramite una legge ad hoc è possibile introdurre un obbligo vaccinale (non a caso, già previsto per determinate patologie e per talune categorie di soggetti, soprattutto minori). Ora – se vogliamo provare a immaginare come potrebbe regolarsi la Consulta nel prossimo appuntamento di fine novembre – dobbiamo necessariamente fare i conti con la seconda parte dell’articolo 32 laddove sta scritto: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Ecco il punto: può dirsi, oppure no, che – nel caso del vaccino anti-covid-19 – vi sia stato il mancato rispetto di tali limiti? Una bussola per orientarci, e trovare la “rotta” che probabilmente sarà seguita dai giudici costituzionali, può essere rinvenuta nei precedenti, in materia, della stessa Corte. Sono principalmente tre: le pronunce nr. 307 del 1990, 258 del 1994 e 5 del 2018. Ebbene, secondo l’insegnamento ivi consolidato dai giudici della Consulta, la legge impositiva di un trattamento sanitario è compatibile con l’art. 32 della Costituzione solo a tre condizioni: a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) se sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità, nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio, ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica; c) se vi sia “la previsione che esso (vaccino, n.d.r.) non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”. I dubbi, nel caso di specie, attengono soprattutto ai punti a) e b) succitati. Perlomeno laddove si consideri, da un lato, la ormai acclarata inidoneità del vaccino anti-Covid-19 a proteggere dal contagio. Dall’altro lato, e soprattutto, non si dimentichi la gravità degli effetti collaterali (financo mortali) certificata dal dodicesimo rapporto Aifa del giugno scorso: 137.899 reazioni avverse, delle quali il 18,1% gravi con 29 casi di decesso correlabile con il vaccino. Ad ogni buon conto, le “carte”, ora, sono tutte sul tavolo. Alla Corte Costituzionale l’ardua sentenza.


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