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Giustizia

L’ermeneutica del potere e il nodo della consulta

Un'analisi dello scontro Governo-ANM e della riforma Nordio: il ruolo dell'interpretazione creativa e l'ipotesi di una Consulta a elezione popolare

di Anna Tortora -


Le provocazioni di Luigi Bobbio oltre il paradigma della corporazione

Lo scontro frontale sull’Ufficio per il Processo e la mossa della Corte d’Assise d’Appello di Milano sulla riforma Nordio appartengono a una dinamica profonda. Rivelano una faglia tettonica strutturale, che investe l’equilibrio stesso tra i poteri dello Stato. In questo contesto, le durissime riflessioni teoriche e politiche lanciate da Luigi Bobbio superano la dimensione della polemica contingente: offrono una radiografia spietata del progressivo slittamento della giurisdizione verso una forma di supplenza politica.
La tesi del magistrato e ex senatore impone un salto di qualità ermeneutico, costringendo a guardare al cuore della sovranità democratica.

La sindacalizzazione della Politica e la resa di via Arenula

Il primo asse della riflessione di Bobbio investe la natura e il ruolo dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM). L’intervento rigido del sindacato delle toghe su temi estranei ai profili ordinamentali o alle tutele della categoria, mirato a sindacare la bontà complessiva dell’indirizzo politico dell’esecutivo, genera un cortocircuito istituzionale. La magistratura, concepita dall’illuminismo costituzionale come potere neutro di pura applicazione della legge, si riscopre attore politico globale.

Bobbio fotografa questa deriva parlando esplicitamente di un presidente dell’ANM che ormai “sproloquia dell’universo mondo quasi fosse lui il presidente del Consiglio, elaborando analisi e progetti politici sul presente e sul futuro della nazione”. In questa cornice, la timidezza della politica manifesta la debolezza del potere legislativo di fronte a quello che l’autore definisce un ministro della Giustizia “succube della corporazione giudiziaria, intimorito, intimidito, delegittimato che straparla […] di dialogo e concertazione con la magistratura”. L’esecutivo avverte la necessità di negoziare la portata delle proprie riforme con chi quelle riforme dovrebbe semplicemente applicarle; la democrazia rappresentativa abdica così alla sua funzione primaria.

L’interpretazione adeguatrice come surrogato legislativo

La recente decisione dei giudici di Milano sul divieto di appello per i PM dimostra la pluralità di visioni interna alla magistratura, che si conferma corpo non monolitico. Lì dove la Corte d’Appello ha applicato la norma senza rimettersi preventivamente al giudizio della Consulta, si è consumato un atto di ortodossia giurisprudenziale. Questa scelta isolata evidenzia, per contrasto, il rischio sistemico di un’ideologizzazione strisciante.

Il nucleo teorico più denso della critica di Bobbio colpisce la cosiddetta “interpretazione creativa”. Secondo il magistrato, ci troviamo di fronte a una magistratura ordinaria “quasi totalmente caratterizzata da una formazione culturale di sinistra” i cui provvedimenti, “attraverso l’interpretazione creativa, stravolgono senso e lettera delle leggi politicamente ad essa non gradite, vanificandole se non addirittura abrogandole di fatto”. Risulta superfluo abrogare una norma quando è possibile svuotarla di significato in sede di applicazione nei tribunali. Si afferma il trionfo del giudice creatore di diritto, una figura in aperto contrasto con il dettato dell’articolo 101 della Costituzione: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

La provocazione della Consulta eletta: una sfida al costituzionalismo classico

La tesi più radicale e innovativa dell’intervento di Bobbio investe la composizione e la selezione della Corte Costituzionale. L’accusa di una strutturale parzialità della Consulta scardina la retorica della “terzietà assoluta” dell’organo di garanzia, descritto come un vero e proprio “vulnus costituzionale che, da sempre, penalizza e azzera le politiche legislative del centrodestra, le mortifica e le vanifica”. Bobbio mette a nudo la natura intrinsecamente politica delle nomine dei giudici delle leggi, ricordando che perfino il Presidente della Repubblica è, a conti fatti, “un soggetto politico, espressione di un voto politico e con una sua cultura politica”.

Da questa analisi discende la terapia, una provocazione intellettuale meritevole di piena dignità di dibattito: mutare radicalmente i criteri di selezione, “eliminando il potere di nomina del Presidente della Repubblica, ma soprattutto introducendo la loro elezione diretta popolare”. Il costituzionalismo ortodosso intravede in questa soluzione lo spettro della politicizzazione totale del custode della Carta.

L’argomentazione di Bobbio poggia tuttavia su una logica democratica lineare e dirompente: “I giudici delle leggi che sono scritte dai rappresentanti del popolo devono a loro volta essere eletti dal popolo”.
La posizione di Bobbio persegue il tentativo di ricondurre il sistema alle sue radici democratiche. In un momento in cui la magistratura associata rivendica il diritto di sindacare l’azione di governo, sollevare il tema della legittimazione popolare della Corte delle leggi significa porre la domanda fondamentale della modernità: Quis custodiet ipsos custodes? Chi custodirà i custodi, se questi ultimi non rispondono, nemmeno indirettamente, alla volontà della nazione?

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