L’equità del mercato
L’economia di mercato è più efficiente di quella pianificata. Al riguardo sussistono pochi dubbi, per le innumerevoli prove offerte dalla storia in ogni angolo del mondo. Le ragioni della maggiore efficienza sono state ampiamente analizzate da insigni studiosi e oggi condivise dalla comunità scientifica; d’altronde la lentezza e l’inefficienza della burocrazia di Stato sono sotto gli occhi di tutti; sicché la superiorità del mercato può dirsi, in linea di massima, non più controversa, sotto il profilo della produttività. Le persistenti dispute riguardano la distribuzione, più che la produzione. Si imputa al mercato di generare “ingiustizia sociale”, di dare ai ricchi e sottrarre ai poveri, per via di una distribuzione degli utili, intrinsecamente e irrimediabilmente, squilibrata. L’inevitabile distorsione si suppone dovuta alla finalità di profitto perseguita dall’operatore di mercato; a essa si contrappone la finalità del bene comune perseguita dal pianificatore pubblico. L’argomentazione è ingenua e semplicistica; ma i sostenitori del mercato, a mio avviso, non replicano nella maniera dovuta: non entrano nel merito della distribuzione e rinviano alla produzione. La loro difesa del mercato è pur sempre basata sull’efficienza produttiva: distribuire ricchezza, ancorché in modi imperfetti, è comunque meglio che distribuire povertà, ancorché in modi “giusti”.
Il punto decisivo, tuttavia, mi sembra un altro: il mercato non solo è più efficiente, ma anche più equo della pianificazione. Ciò si deve ai caratteri intrinseci del contratto, che è lo strumento giuridico del mercato, e a quelli dell’atto amministrativo, che è lo strumento giuridico della pianificazione pubblica. Il contratto impone la compensazione degli interessi dei contraenti e dunque l’equa ripartizione delle utilità in gioco; l’atto amministrativo non deve compensare alcunché, perché costituisce l’esercizio di una potestà. L’operatore di mercato incontra il suo antagonista, la cui volontà ha pari forza, ed è costretto a scendere a patti con lui; non può contrarre, se non soddisfa l’interesse altrui accanto al proprio. Solo la reciprocità dei vantaggi/svantaggi assicura la possibilità di stipulare; senza il sinallagma, ossia la reciproca dipendenza delle prestazioni obbligate, che realizzano gli interessi di controparte, il contratto non può sussistere. Ciò significa che gli interessi contrapposti dei contraenti trovano comunque soddisfazione. La compensazione degli interessi è l’esito inevitabile dell’incontro di due volontà poste su un piano paritario. La condizione di equilibrio delle volontà non appartiene invece alla sfera della res publica, amministrata con atti potestativi. L’autorità pubblica non ha bisogno del consenso dell’interessato. Essa, nel disporre gli atti ammnistrativi di pianificazione economica, non incontra alcun antagonista che fa valere interessi contrapposti. Il bilanciamento dei vantaggi/svantaggi è lasciato alla valutazione unilaterale di un soggetto, che non assume alcun obbligo di reciprocità con un altro. Manca l’antagonista di controparte, perché il potere è per sua natura monopolista e i suoi atti sono unilaterali, espressivi di una sola volontà, superiore e cogente. Manca correlativamente la compensazione necessaria degli interessi coinvolti.
L’autorità pubblica dà agli uni e sottrae agli altri, a suo piacimento. I suoi atti sono necessariamente selettivi e non compensativi. L’autorità pubblica non distribuisce ciò che produce da sè, bensì la ricchezza prodotta dai privati. Redistribuisce ciò che il mercato libero avrebbe distribuito, non intenzionalmente, con lo strumento contrattuale; perciò seleziona intenzionalmente i beneficiari, i cui interessi risultano soddisfatti, mentre ignora i coesistenti interessi che soccombono. Quale distribuzione risulta dunque più equa? Quella non intenzionale, risultante dalla libera contrattazione di mille operatori, l’un l’altro indipendenti, o quella intenzionale, che persegue finalità politiche ben precise? Quella necessariamente compensativa o quella selettiva e autoritaria, che discrimina interessi vincenti e soccombenti?
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