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Giustizia

Revisione della condanna: che cosa deve dimostrare Stasi per riaprire il processo

di Maria Teresa Zampogna -


La parola “revisione”, nel caso di Alberto Stasi, viene spesso usata come se significasse semplicemente tornare a discutere un processo già celebrato. Non è così. Purtroppo il circo mediatico – unico nella storia giudiziaria italiana – che si sta verificando intorno a questo caso, con inquietanti fughe di notizie ad indagini in corso, che dovrebbero restare segrete, ha fatto diventare tutti giuristi, tutti investigatori, tutti consulenti tecnici. Ma i processi non si svolgono nelle piazze, come in epoca antica (antica Roma e alto Medioevo), bensì si svolgono nelle aule di giustizia, nel contraddittorio delle parti con precise regole di valutazione delle prove, che non possono essere alla portata di tutti.

Nel nostro sistema penale la revisione è un rimedio straordinario: serve a mettere in discussione una condanna diventata definitiva quando emergono condizioni particolari che fanno ritenere possibile un errore giudiziario. Il punto di partenza, quindi, è il giudicato: la condanna di Stasi a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi è definitiva dal 2015. Ha superato ben cinque gradi di giudizio. La revisione non cancella questo dato, ma consente, in casi tassativamente previsti, di verificare se quel giudicato debba essere superato.
L’articolo 630 del codice di procedura penale individua quattro ipotesi. La più importante per Stasi è quella delle “nuove prove”: dopo la condanna devono essere sopravvenute o scoperte prove che, da sole oppure insieme a quelle già valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto.

Le ricostruzioni scientifiche sulla dinamica dell’omicidio e sull’ora della morte, le impronte, ecc. sono già state valutate dai giudici e dai periti nel lungo processo che ha condotto alla condanna di Stasi: valutazioni effettuate nel contraddittorio di tutte le difese con i loro consulenti tecnici. Riguardo quanto sta emergendo sul profilo genetico collegato ai pedali della bicicletta, uno dei tanti elementi a carico di Stasi, andrà dimostrato che la condanna è stata determinata da falsità o da un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Non è possibile una rivisitazione critica delle stesse prove per giungere a valutazioni diverse. E non sono sufficienti nuove prove, se non scalfiscono l’impianto accusatorio per cui è intervenuta la condanna definitiva.

Ma che cosa significa, in concreto, “prova nuova”? Non basta riproporre una tesi già respinta dai giudici, né sostenere che una prova già esaminata da periti e consulenti tecnici dovrebbe essere letta diversamente. La prova scientifica è sempre diversamente interpretabile, in quanto fallibile. Potrebbero assumere rilievo nuove metodologie scientifiche capaci di produrre risultati non ottenibili con le tecniche allora disponibili. Il giudice della revisione deve verificare se questi elementi abbiano una concreta capacità di condurre al proscioglimento.

È qui che si misura la difficoltà della posizione di Stasi. La difesa dovrà indicare con precisione quali siano i nuovi elementi e spiegare perché siano davvero nuovi e, soprattutto, perché possano cambiare l’esito del giudizio. Gli elementi emersi nelle nuove indagini di Garlasco devono essere potenzialmente decisivi, ma la loro sola esistenza non significa che la revisione sia già acquisita: dovranno superare il vaglio previsto dalla legge.

Secondo i legali della famiglia Poggi, unica parte offesa di questo terribile omicidio, dalle nuove consulenze medico-legali e informatiche e dalle analisi delle tracce ematiche non emergerebbero elementi capaci di sconfessare la sentenza definitiva, in quanto già analizzati e valutati dai giudici e periti che hanno condannato Stasi nel lungo iter processuale. Correttamente la famiglia Poggi – allo stato, senza alcuna revisione – crede al “giudicato” nel rispetto delle Istituzioni.

Diverso problema, di natura prettamente scientifica circa il sistema processuale, è la possibilità di arrivare ad una condanna dopo due assoluzioni di merito: dato che darebbe spazio al “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza. C’è poi un equivoco da evitare. Per ottenere la revisione non è sufficiente sostenere che esista un possibile altro autore dell’omicidio.

La “piazza” ha fomentato tifoserie giustizialiste e populiste in spregio alla presunzione di innocenza di Sempio, che sta subendo un massacro mediatico. Una nuova indagine o l’individuazione di un’altra persona possono essere importanti, ma diventano decisive per Stasi soltanto se gli elementi raccolti incidono concretamente sul giudizio che lo riguarda e dimostrano che egli deve essere prosciolto. Anche una futura condanna definitiva di un’altra persona per lo stesso fatto potrebbe aprire il diverso tema del contrasto tra giudicati, ma non è questa, allo stato, la strada principale della revisione di Stasi.

Ecco perché la revisione non è un referendum sulla colpevolezza di Stasi (già accertata in via definitiva), né un’ennesima occasione per discutere ogni dettaglio del vecchio processo. La domanda è molto più precisa: esistono fatti o prove nuovi, giuridicamente utilizzabili, capaci di cambiare in modo sostanziale il quadro e dimostrare che quella condanna definitiva non può più essere mantenuta? Non è sufficiente una ricostruzione alternativa, occorre la verifica giudiziaria della “novità” e della forza dimostrativa degli atti e delle prove raccolte.

La richiesta di revisione può essere presentata dal condannato e, in determinati casi, dal procuratore generale. Per la vicenda Garlasco la revisione sarebbe di competenza della Corte d’Appello di Brescia, perché la sentenza irrevocabile fu pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano.

In definitiva, per Stasi non basta dire che il processo sarebbe potuto andare diversamente. Occorre portare davanti al giudice qualcosa che il processo definitivo non aveva conosciuto o valutato e che, considerato insieme all’intero quadro probatorio, sia idoneo a condurre al proscioglimento. È questa la soglia, alta ma non insuperabile, che l’ordinamento pone per conciliare due esigenze entrambe essenziali: il rispetto del giudicato e la possibilità di correggere una condanna ingiusta.

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