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Giustizia

Separazione delle carriere? Meglio quella dei coniugi (ma non troppo)

Nomine Csm e conflitti ignorati: il caso Bergamo mostra una magistratura dove la separazione resta teorica, persino dentro lo stesso ufficio

di Anna Tortora -


L’imparzialità “in famiglia”

Nel dibattito infinito, e ormai quasi rituale, sulla separazione delle carriere, emerge una soluzione alternativa che potremmo definire, con prudenza accademica, di tipo domestico. Lo si apprende da Il Foglio di oggi, a firma del collega Ermes Antonucci: la Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all’unanimità la nomina di Luca Tringali alla guida della sezione gip/gup del Tribunale di Bergamo, dove già esercita le funzioni di Pubblico Ministero la moglie, Carmen Santoro.
La questione, sia chiaro, non riguarda i singoli. L’ordinamento, almeno nei manuali, non si affida alle qualità morali degli individui, ma alla costruzione di garanzie oggettive. Ed è proprio qui che il caso in esame assume rilievo paradigmatico. Il giudice per le indagini preliminari è chiamato a valutare l’operato della procura, a verificare la fondatezza delle richieste accusatorie, a incarnare quella distanza fisiologica tra chi accusa e chi giudica che costituisce uno dei cardini del giusto processo.

Ora, immaginare che tale distanza possa convivere serenamente con una prossimità coniugale così immediata richiede un notevole sforzo teorico. Uno sforzo che il Csm sembra aver compiuto con ammirevole disinvoltura, ignorando (o reinterpretando creativamente) le proprie circolari e il testo unico sulla dirigenza, i quali impongono verifiche puntuali in materia di incompatibilità, come ricordato anche dalla giurisprudenza amministrativa.

Il punto, allora, non è se vi sarà o meno un concreto condizionamento. Il punto è che il sistema non dovrebbe mai arrivare a porre la questione in questi termini. Perché l’imparzialità, per essere tale, deve potersi sottrarre anche al solo sospetto. Diversamente, si trasforma da principio in opinione.

“Casa, dolce giurisdizione”

Forse la riforma non è necessaria. Forse la separazione delle carriere è già stata superata, non sul piano normativo ma su quello, ben più creativo, della prassi. Una giustizia di prossimità, verrebbe da dire: accusa e giudizio non più separati, ma armoniosamente coordinati entro il perimetro familiare.
Dopotutto, cosa potrebbe mai garantire maggiore fiducia se non la certezza che il contraddittorio si svolga, almeno idealmente, attorno allo stesso tavolo? In fondo, più che una questione di incompatibilità, sembra un esperimento di integrazione funzionale.
Con buona pace dell’apparenza di imparzialità che, come spesso accade, resta formalmente intatta. Proprio mentre prende un’altra strada.

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Riceviamo e pubblichiamo

L’articolo, pur affermando che “la questione non riguarda i singoli”, offre in realtà una rappresentazione incompleta e perciò fuorviante, idonea anche a connotare negativamente gli interessati (mia moglie, dott.ssa Carmen Santoro, e il sottoscritto), lasciando intendere che gli stessi sarebbero pronti a esercitare le rispettive funzioni nella medesima sede, senza adeguate cautele e senza iniziative preventive già assunte.

Al contrario, già al momento della presentazione della domanda per il posto semidirettivo presso il Tribunale di Bergamo, nella dichiarazione relativa ai possibili profili di incompatibilità, avevo esplicitamente rappresentato, d’intesa con mia moglie, l’impegno a rimuovere ogni eventuale causa ostativa, evitando la nostra contemporanea permanenza negli uffici giudiziari di Bergamo.

Tale impegno non è rimasto sul piano delle mere intenzioni. Pur non essendo ancora intervenuta la deliberazione del Plenum del CSM, e non essendo dunque la mia nomina né formalizzata né in alcun modo scontata, la dott.ssa Santoro ha già presentato, in data 11 aprile 2026, domanda di trasferimento in prevenzione, con finalità conoscitiva, anche in funzione della possibile futura rimozione di ogni eventuale profilo ostativo e affinché il CSM possa tenerne conto in vista del prossimo bando di trasferimento ordinario (previsto per il mese di maggio p.v.).

Alla luce di tali circostanze, non corrisponde alla realtà affermare che il CSM avrebbe affrontato la questione con “ammirevole disinvoltura”, ignorando o reinterpretando creativamente le proprie circolari e il testo unico sulla dirigenza. Al contrario, il tema era stato esplicitamente segnalato sin dall’origine, era stato considerato dai diretti interessati con l’assunzione di precisi impegni ed è stato accompagnato da iniziative concrete, ben prima della deliberazione finale, come detto non ancora intervenuta.

Parimenti improprio è il richiamo alla giurisprudenza amministrativa nei termini prospettati nell’articolo. La decisione alla quale evidentemente si allude (ossia la sentenza del Consiglio di Stato n. 2313 del 18 marzo 2026, già evocata dal giornalista Ermes Antonucci nell’articolo richiamato dalla dr.ssa Tortora) non afferma, infatti, che ogni verifica debba necessariamente esaurirsi prima del conferimento dell’incarico, ma riconosce che la dichiarazione resa all’atto della domanda consente una valutazione incidentale nella fase procedimentale iniziale e che le verifiche definitive sulla concreta incompatibilità possono essere demandate anche alla fase successiva all’eventuale assegnazione, allorché occorre accertare se la situazione sia ancora attuale o sia stata nel frattempo rimossa. Essa esclude altresì che il mancato svolgimento, nella procedura comparativa, di specifici approfondimenti integri di per sé violazione di obblighi istruttori.

Ne consegue che non corrisponde ad una corretta rappresentazione della vicenda descriverla come se l’assetto evocato nell’articolo fosse già destinato a realizzarsi senza rimedi, senza cautele e in assenza di strumenti ordinamentali di verifica e rimozione, tanto più che, in caso di incompatibilità fra magistrati, il CSM può comunque disporre il trasferimento d’ufficio di uno dei due.

Rilevo inoltre che, prima della pubblicazione, né io né mia moglie siamo stati contattati per fornire chiarimenti o precisazioni. Benché tale interlocuzione non costituisse, in sé, un adempimento doveroso, essa avrebbe nondimeno risposto a elementari criteri di correttezza e completezza giornalistica, trattandosi di una vicenda nella quale i diretti interessati erano, con ogni evidenza, in grado di fornire informazioni decisive per una rappresentazione piena e non fuorviante dei fatti.


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