Salute

Sunshine act, sì dal Senato: più trasparenza nei rapporti tra Aziende sanitarie e imprese.

di Giovanni Mauro -


Approvato all’unanimità in Senato il “Sunshine Act”, il disegno di legge n seconda lettura, con le modifiche apportate dalla Commissione Sanità. Nel provvedimento è prevista, tra l’altro, l’istituzione, sul sito del Ministero della Salute, di un registro pubblico telematico liberamente accessibile per la consultazione, dove sarà data opportuna pubblicità alle convenzioni e alle erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un’impresa produttrice in favore di un soggetto operante nel settore della salute.
Il disegno di legge, già approvato dalla Camera e successivamente, con alcune modifiche, dalla Commissione Sanità del Senato in sede redigente, prende in esame la trasparenza ed il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici (di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari) ed i soggetti che operano nel settore della salute. In sostanza il provvedimento punta a garantire la trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici e i soggetti che operano a qualunque titolo nel settore della salute.
In particolare, viene sancito che le disposizioni in esame, nell’ambito della tutela della salute (materia che rientra tra quelle sottoposte a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni), determinano il livello essenziale delle prestazioni che riguardano il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. Nello specifico, è competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Definite in maniera puntuale le categorie di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie. In via generale, la seconda categoria comprende i soggetti operanti nell’ambito di organizzazioni sanitarie e che, indipendentemente dall’incarico ricoperto, esercitino responsabilità nella gestione e nell’allocazione delle risorse o intervengano nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione.
Tra i soggetti che operano nel settore della salute rientrano i professionisti iscritti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, che devono essere selezionati per le procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario.
Per quanto riguarda, invece, le organizzazioni sanitarie, vi rientrano, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono prestazioni sanitarie, ma attività nei settori didattico, scientifico, di ricerca, di educazione continua in medicina; gli ordini professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari; le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti considerati come organizzazioni sanitarie.


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