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Cronaca

Il reato di disponibilità al reato

di Michele Gelardi -


Il reato di disponibilità al reato si può commettere solo in Italia.  Questo privilegio comunque non riguarda l’Italia intera, ma solo quel “ramo che volge a Mezzogiorno”, essendo il Nord immune dal morbo della mafia che legittima ogni “emergenza”, vera o presunta, anche a costo di sconvolgere i principi secolari del diritto, di cui un tempo l’Italia era maestra.

In tutto il resto del pianeta il reato consiste in un fatto, non già nella semplice disponibilità a commettere quel fatto in un futuro imprecisato. A questo prodigio si è giunti per compiacere il populismo giustizialista, coniugato con l’antipolitica. Nell’anno del Signore 2019 è stata approvata la versione odierna dell’art. 416 ter del codice penale, che già per il solo fatto di essere “ter” dovrebbe destare particolare allarme.

Infatti i bis, ter, quater riguardano le “scoperte” di nuove fattispecie di reato, in aggiunta a quelle tradizionali conosciute in tutto il mondo e già codificate.  L’Italia, un tempo maestra del diritto oggi maestra di nuove “scoperte”, ne fece una assolutamente inedita già nel 1992, ma la portò a compimento nel 2019. 

Nella sua versione originaria, lo scambio elettorale politico-mafioso consisteva in un patto stipulato dal mafioso e dal politico, in cui la prestazione dell’uno era rappresentata dal sostegno elettorale, la controprestazione dell’altro dalla dazione di denaro.  

Nel 2014 la punibilità fu estesa alla promessa di qualsivoglia utilità, in cambio di appoggio elettorale. A misura che si aprivano le maglie della punibilità, la competizione politica in Sicilia, Calabria e Campania, non diveniva più virtuosa, ma solo più pericolosa.

Aumentava a dismisura il rischio di incorrere nel fatidico “avviso di garanzia”, idoneo non solo a stroncare carriere politiche, ma anche a sconvolgere irreversibilmente la vita di persone e famiglie, in attesa della sentenza giudiziale, molto spesso assolutoria. 

Quanto più ampio era il ventaglio delle condotte punibili, potenzialmente ricomprese nella formula vaga della “promessa di utilità”, tanto più si ampliava la discrezionalità della magistratura inquirente e giudicante, mentre diveniva ancora più pervasivo il c.d. “controllo di legalità” a carico della politica.

Ne traevano motivo di soddisfazione i giustizialisti di ogni risma, particolarmente numerosi in Italia. Costoro assegnano al diritto penale il compito di moralizzare la vita pubblica. La loro ingenua equazione connette, al maggior numero di fattispecie penali e alla maggiore dose sanzionatoria, l’automatico incremento della virtù sociale, della quale si ritengono detentori in regime di monopolio.

Non fanno i conti con la realtà e in particolare con il fenomeno noto ai filosofi come “eterogenesi dei fini”. Mentre non si raggiunge il fine desiderato del trionfo della virtù, si perviene al risultato indesiderato di allontanare dalla politica – divenuta troppo rischiosa – le personalità serie e motivate da principi ideali, avvicinando solo i “temerari”. 

Le lezioni di Beccaria e dei liberali che rifuggono dal panpenalismo con tinte moralistiche hanno insegnato loro ben poco. Perseguono pervicacemente il fine di redimere il mondo, o almeno quella parte che va da Napoli a Lampedusa, a mezzo della sanzione penale; e nel rincorrere la meta irraggiungibile, non sacrificano certo i loro postulati, ancorché contraddetti dall’evidenza, ma invocano sempre nuovi strumenti di “contrasto” alla criminalità, supposta onnipresente, ossia una maggiore dose di repressione e un ventaglio tendenzialmente onnicomprensivo di condotte punibili.

Sotto questo profilo, la riforma del 2019 è emblematica: l’incriminazione della “disponibilità” del politico segna un cambio di passo di portata strategica, sulla via della moralizzazione.  E tuttavia – sia consentito – non definitivo.

Se questo è il programma, bisogna andare fino in fondo. Bisogna estirpare la radice del male. È necessario punire non solo la disponibilità manifestata con una promessa contrattuale, ma anche l’inclinazione alla disponibilità.  E poiché l’intima inclinazione non sempre si manifesta con segni visibili e univoci, è forse il caso di punire anche l’”occultamento dell’inclinazione a promettere la disponibilità”.

E poco importa se ne soffrirà la libertà dei meridionali, già oggi incomparabilmente inferiore a quella degli altri italiani e figuriamoci degli altri europei.


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