La giurisprudenza astratta e l’equilibrio dei poteri: il nuovo corso delle Sezioni Unite
Analisi della sentenza 23488/2026 delle Sezioni Unite sulla nomofilachia e la cessazione della materia del contendere, tra certezza del diritto e critiche
La pronuncia delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 18 luglio 2026, n. 23488) ha riacceso un risalente quanto mai vivo dibattito in merito ai confini costituzionali della funzione nomofilattica. Riaffermando la facoltà di enunciare d’ufficio un principio di diritto ai sensi dell’articolo 363 del codice di procedura civile anche in presenza di una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità compie un passo decisivo verso l’affrancamento della nomofilachia dalla concretezza del fatto processuale.
Se l’intento dichiarato dalla Corte si colloca nella linea di continuità con la tutela dello ius constitutionis — volto a garantire la certezza e l’uniforme interpretazione del diritto oggettivo a fronte di contrasti interpretativi di rilievo generale —, l’approdo dogmatico non manca di suscitare profonde perplessità. L’idea che l’organo supremo della nomofilachia possa esercitare il proprio potere decisorio a prescindere dall’esistenza di una lite effettiva rischia di snaturare l’essenza stessa della giurisdizione, la cui natura trova fondamento nella composizione del conflitto intersoggettivo concretamente azionato.
Le reazioni
La portata dell’orientamento espresso dal massimo consesso civile ha sollevato immediate reazioni nel dibattito giuridico e politico. Particolarmente severe sono le considerazioni espresse dal magistrato ed ex senatore della Repubblica Luigi Bobbio, che ha censurato la decisione con parole di netto dissenso:
«Siamo all’incubo istituzionale e costituzionale. La vittoria giudiziaria al referendum ha travolto quello che restava degli argini costituzionali. Fino ad oggi si conosceva un solo caso, peraltro normativamente previsto, di pronuncia malgrado la cessazione della materia del contendere, quello della soccombenza virtuale al solo fine della decisione sulle spese. Adesso sappiamo che la Cassazione è la padrona assoluta del diritto e del processo. Che bisogno c’è più del Parlamento se abbiamo questa magistratura? La teocrazia giudiziaria se la suona e se la canta, tanto tutto si motiva no?»
La critica mette a nudo l’insidia di un’ipertrofia del potere giudiziario: nel momento in cui la statuizione nomofilattica prescinde dal caso di specie per proiettarsi esclusivamente come regola valevole per il futuro, il discrimine tra interpretazione giurisprudenziale e produzione normativa si assottiglia pericolosamente.
Il delicato equilibrio tra nomofilachia e separazione dei poteri
In questa prospettiva, la sfida per il corretto funzionamento dello Stato di diritto risiede nel costante bilanciamento tra l’esigenza di nomofilachia e la scrupolosa osservanza del principio di separazione dei poteri. Se la ricerca di stabilità ermeneutica costituisce un valore irrinunciabile per l’ordinamento, l’esercizio del potere nomofilattico non può smarrire l’ancoraggio con la vicenda processuale reale, pena la trasformazione della giurisprudenza in un’attività di supplenza legislativa astratta.
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